i tratta di un recente caso affrontato dal Trib. Pisa 6 luglio 2022 n. 939.
Con atto di citazione ritualmente notificato il precedente amministratore di condomino ha convenuto in giudizio il nuovo mandatario per ottenerne la condanna al risarcimento del danno subito da lesione alla reputazione, stimato in 10.000,00 euro o la diversa somma di giustizia.
Esposizione dell’attore
A sostegno della domanda, ha allegato:
- che ha ricoperto il ruolo di amministratore del condominio quando, in data 9.7.2015, l’assemblea gli ha revocato l’incarico dando mandato all’odierno convenuto; – che nella lettera inviatagli del 17/07/2015, il condomino non lo ha qualificato col giusto titolo di Professore e nemmeno con quello di signore, bensì con il solo cognome;
- che nelle note al bilancio approvato dall’assemblea, il convenuto ha scritto: Per quanto attiene i prelievi contante, eseguiti dall’amministratore, sono stati eseguiti due distinti prelievi in data 15/07/14 per 450,00 euro e, in data 30/10/14, per 250,00 euro per un totale di 700,00 euro. In merito a questi prelievi contante, purtroppo non avendo altre pezze giustificative, sono stati imputati a spese per invio raccomandate per 652,66 euro. I rimanenti 47,34 euro non avendo giustificativi, riteniamo siano in mano dell’amministratore;
- che tali espressioni, prive di fondamento, ledono la reputazione dell’attore, integrando un’accusa di appropriazione indebita;
- che in conseguenza dell’accaduto l’ex mandatario ha sofferto un grave danno, essendo stata incrinata la considerazione e la stima di cui ha sempre goduto come uomo e come Professionista, tenuto conto, peraltro, che presso il condominio abita la figlia.
Esposizione del convenuto
Si è costituito il condominio nella persona del nuovo amministratore chiedendo in via principale il rigetto della domanda e per la condanna dell’attore al pagamento ex art. 96 c.p.c. di una somma equitativamente determinata, vista la pretestuosità dell’azione; in subordine, per la riduzione secondo equità dell’importo richiesto a titolo di risarcimento. In particolare, ha sostenuto:
- che con riguardo alla mancanza dell’appellativo Sig. o Professore, che trattasi di una mera dimenticanza e che non c’era intento offensivo;
- con riferimento alla frase – i rimanenti 47,34 euro non avendo giustificativi, riteniamo si ano in mano sua che non sussistono gli estremi della lesione alla reputazione, atteso che il nuovo amministratore incaricato di redigere il bilancio relativo all’ultimo anno di amministrazione dell’attore, doveva esporre una situazione contabile a fronte di un oggettivo difetto di giustificativo;
- che in ogni caso, opererebbe l’esimente del diritto di critica, in presenza dei noti presupposti, su basi oggettive e senza trascendere in espressioni volgari o di per sé offensive.
Si arriva alla decisione della causa dove il Tribunale ha rilevato che la domanda non è meritevole di accoglimento.
Decisione: mera etichetta
La questione è irrilevante, benché enfatizzata dall’attore nella prospettiva di una generale volontà, da
parte del nuovo amministratore di sminuire la professionalità del primo, è la mancata indicazione,
nella corrispondenza tra professionisti strumentale al passaggio di consegne, del titolo di studio o dell’appellativo signore. Trattasi di questioni di mera etichetta, insuscettibili di acquisire la denunciata portata lesiva.
È necessario, invece, approfondire la censura riguardante l’inciso contenuto nelle note al bilancio redatto nuovo amministratore ed approvato dall’assemblea condominiale, per il quale in merito a questi prelievi contante, purtroppo non avendo altre pezze giustificative se non le sue dichiarazioni, sono stati imputati a spese per invio raccomandate per 652,66 euro. I rimanenti 47,34 euro non avendo giustificativi, riteniamo siano in mano del predecessore.
Reputa l’attore che la narrativa riportata, e in particolare la sua chiosa finale, siano suscettibili di integrare, ai fini risarcitori civilistici, diffamazione o ingiuria.
Segnatamente, si tratterebbe nell’attribuzione di un fatto determinato (l’accusa di un ammanco di 47,34 euro), con l’aggravante che la comunicazione è stata inviata a tutti i condomini ed è stata poi discussa in sede di assemblea condominiale.
Richiamati i noti criteri che regolano bilanciamento tra i diritti costituzionalmente garantiti coinvolti, ossia da un lato il diritto di cronaca/critica, quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, e dall’altro quello all’onore e alla reputazione, sul quale il primo prevale, scriminando l’offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza, della verità dei fatti attribuiti e della pertinenza, il Tribunale rileva che nel caso in esame difettano i presupposti dell’illecito.
La frase incriminata, a dispetto delle allegazioni, non assume il significato di attribuzione, gratuita ed offensiva, di una condotta astrattamente configurante reato, ossia l’appropriazione indebita della somma di 47,34 euro.
Proprio il contesto (nota a bilancio) in cui si colloca, volto a rappresentare ai condomini, con spirito critico, l’operato del predecessore, smentisce la natura insinuante e sostanzialmente calunniosa della chiosa, che in ogni caso è formulata in forma dubitativa (riteniamo) e non implica alcuna condotta di appropriazione, bensì l’impossibilità stante la denunciata mala gestio di ricostruire alcune voci di uscita, che ben potrebbe essere determinata da un errore dell’amministratore uscente nel trattenere l’esiguo importo in questione, tenuto conto del tenore della frase e dei passaggi testuali precedenti.
Fonte: condominioweb