fbpx
NEWS

Legge di bilancio 2022: superbonus e altri bonus edilizi tra proroghe e novità

Con la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021 n. 310, S.O. n. 49, e in vigore dal 1° gennaio 2022, sono stati prorogati fino al 2024 la maggior parte dei bonus edilizi. Prorogato anche il Superbonus, con rimodulazione dell’aliquota della detrazione. Contestualmente, è stata prorogata anche la possibilità di avvalersi delle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito. Al riguardo, è stato inoltre precisato che, per tutti i bonus edilizi, rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità e delle attestazioni e asseverazioni. Introdotta infine una nuova detrazione del 75% per le spese sostenute nel 2022 per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Legge 30 dicembre 2021, n. 234 in G.U. 31 dicembre 2021 n. 310

Superbonus 110% (art. 1, comma 28)

La Legge di bilancio allunga i termini dell’agevolazione “Superbonus” come segue.

La detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025, in caso di interventi effettuati:

– da condomìni,
– dall’unico proprietario (o comproprietario) dell’intero edificio composto da due a quattro unità immobiliari);
– da persone fisiche, su unità immobiliari site all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto, per gli “interventi trainati”);
– dalle ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale;

La detrazione spetta nella misura del 110% fino al 31.12.2023, per gli interventi effettuati da IACP ed enti equivalenti (inclusi gli interventi trainati effettuati da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio) e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30.6.2023 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Infine, la detrazione spetta nella misura del 110% fino al 31.12.2022 per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Viene previsto l’obbligo di apposizione del visto di conformità anche nel caso di fruizione della detrazione in dichiarazione dei redditi, salvo il caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.

Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9.2.2022, dovranno essere individuati, per talune tipologie di beni, i valori massimi ai fini dell’attestazione della congruità delle spese sostenute.

Attestazione di congruità delle spese con prezzari regionali e prezzari DEI (art. 1 c. 28)

Viene precisato (mediante modifica al comma 13-bis dell’art. 119 DL 34/2020), che i prezzari individuati dal DM 6.8.2020 Requisiti”, e dunque i prezzari regionali e i prezzari DEI, possono essere utilizzati come riferimento ai fini dell’attestazione di congruità sulle spese sostenute per i bonus diversi dal Superbonus (sismabonus, bonus facciate, interventi di recupero del patrimonio edilizio).

Altri “bonus edilizi”: proroghe (art. 1, commi 37-39)

Prorogata, relativamente alle spese sostenute fino al 31.12.2024:

– la detrazione IRPEF 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare;

– il “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013), con limite di spesa di euro 10.000, per le spese sostenute nel 2022 e di euro 5.000 per le spese sostenute nel 2023 o 2024;
– il sismabonus di cui ai commi 1-bis e seguenti dell’art. 16 del DL 63/2013 (detrazioni 50%, 70%, 75%, 80% e 85%)
– il “sismabonus acquisti”, spettante agli acquirenti degli immobili di cui all’art. 16, comma 1-septies del DL 63/2013;
– il cosiddetto “ecobonus”, spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui all’art. 1, commi 344 – 349 L. 296/2006 e all’art. 14 DL 63/2013;
– il “bonus verde” di cui all’art. 1, commi 12 – 15, L. 27.12.2017 n. 205.

Il “bonus facciate” (introdotto con l’art. 1, commi 219 – 223, della L. 160/2019), è prorogato fino al 31.12.2022, ma aliquota pari al 60% (anziché del 90%, spettante per le spese sostenute nel 2020 e 2021).

Assente invece la proroga del bonus per le spese per le colonnine di ricarica di veicoli elettrici, di cui all’art. 16-ter DL 63/2013: per tali spese, se sostenute dal 1.1.2022, spetta solo il superbonus nel caso in cui siano “interventi trainati”.

Nuova detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (art. 1 c. 42)

Viene introdotta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le

spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

La detrazione spetta nella misura del 75% e deve essere ripartita in cinque rate di pari importo. E’ calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

– euro 50.000,00, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
– euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
– euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

È possibile esercitare le opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito.

Opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito (art. 1, comma 28)

Viene prorogata la possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, in luogo della fruizione diretta della detrazione nella dichiarazione dei redditi, per la stessa durata (come da proroghe) dei bonus edilizi.

Sono sempre necessari l’attestazione di congruità delle spese ed il visto di conformità, salvo per gli interventi “di edilizia libera” e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro (fatta eccezione per quelli agevolati con il bonus facciate).

Rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità e delle attestazioni e asseverazioni, sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai singoli interventi.

FONTE: quotidianogiuridico.it

Condividi:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

tre × due =

Capitoli