La legge di bilancio 2022 ha confermato il Superbonus, prorogandone i termini con alcune modifiche che riguarderanno la tipologia di interventi, i beneficiari, e l’aliquota fiscale che in taluni casi si abbasserà.
Nello specifico, per gli interventi da effettuarsi su condomini ed edifici plurifamiliari da 2 a 4 u.i. possedute da persona o più persone fisiche compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR 380/2001, la detrazione fiscale sarà al:
- 110% fino al 31 dicembre 2023 (fino al 31 dicembre 2025 solo per aree terremotate);
- 70% per il 2024;
- 65% per il 2025.
Per gli interventi effettuati invece dalle persone fisiche su edifici unifamiliari è confermata la detrazione al 110% fino al 31 dicembre 2022 purchè alla data del 30 giugno 2022 sia stato realizzato il 30% dei lavori.
Per gli interventi effettuati da IACP e Cooperative a proprietà indivisa è confermata la detrazione al 110% fino al 31 dicembre 2023 purchè alla data del 30 giugno 2023 sia stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo (in caso contrario, detrazione valida solo fino al 30 giugno 2023).
Per gli interventi effettuati da Onlus, Associazione di promozione sociale, Organizzazioni di volontariato è confermata la detrazione al 110% fino al 31 dicembre 2023.
La legge di bilancio 2022 ha prorogato anche lo sconto in fattura e la cessione del credito per il superbonus 110 fino al 31 dicembre 2025. Per i bonus “ordinari” (quindi bonus ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus, bonus facciate e per l’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici), anch’essi prorogati, sconto in fattura e cessione del credito solo fino al 31 dicembre 2024.
Modificato anche il periodo temporale per l’applicazione del cosiddetto ‘bonus facciate’, ora esteso a tutto il 2022 per le spese finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna di specifiche categorie di edifici, riducendo dal 90 al 60 la percentuale di detraibilità.
In particolare, la detraibilità dall’imposta lorda per le spese documentate relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968, è ridotta dal 90 al 60%.
Superbonus 110%: ricordiamo i requisiti di accesso
Non dimenticate che per poter usufruite del SuperBonus al 110% sono richiesti alcuni requisitidi accesso o per meglio dire dei vincoli:
- il bonus viene erogato solo se garantisce un miglioramento di almeno 2 classi energetiche e, se non possibile, di una sola ma la più alta raggiungibile.
L’aumento delle classi energetiche deve essere certificato da un Attestato di prestazione energetica (APE) rilasciato da un tecnico abilitato
- il bonus viene erogato se gli interventi contribuiscono alla riduzione del rischio sismico.
In questo caso l’unico requisito richiesto è che le abitazioni si trovino nella zona sismica 1, 2 o 3.
Importante sottolineare che in caso di adeguamento antismico è possibile usufruire di una detrazione del 90% sull’acquisto di una polizza assicurativa anticalamità.
OBBLIGHI DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
Uno degli adempimenti in capo all’amministratore, in qualità di committente dei lavori edili, è la verifica dei requisiti tecnico professionali dei fornitori, reso obbligatorio dal Testo Unico per la sicurezza (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). Per idoneità tecnico-professionale si intende il possesso di capacità organizzative, nonchè la disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare. (Art.89, lett. l, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, T.U. Sicurezza sul lavoro)
Quello che si chiede al Committente nell’affidare i lavori a imprese o lavoratori autonomi è di operare una verifica non solo formale ma seria e sostanziale, non realizzata solo in un’ottica economica.
E’ quindi fondamentale che il committente, affidandosi ad un’impresa qualificata, scenda nel merito anche di specifiche qualifiche e conoscenze tecniche che questa deve possedere, come ad esempio corsi specifici di formazione (ponteggi, preposti, etc…) o abilitazioni a conduzione di attrezzature particolari (macchine movimento terra, gru, gru su autocarro, etc..).
Se l’impresa non ha una buona organizzazione per l’esecuzione dei lavori, idonei mezzi di produzione e di personale qualificato, c’è una forte probabilità che durante i lavori si possano verificare infortuni anche gravi.
Di conseguenza, le gravi violazioni alla disciplina della tutela della salute e sicurezza comportano la sospensione dell’attività imprenditoriale, la chiusura del cantiere e la perdita del riconoscimento delle detrazioni fiscali, quali quelle del Superbonus.
DOCUMENTI DA PRESENTARE
Dal punto di vista documentale, le imprese e i lavoratori autonomi, dovranno presentare almeno:
- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
- documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a); per i lavoratori autonomi specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali, l’elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione, gli attestati inerenti la formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal D.Lgs. 81/2008;
- documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007;
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del del D.Lgs. 81/2008.
La verifica dell’idoneità non si esaurisce al momento della scelta dell’impresa esecutrice ma prosegue lungo tutto l’iter fino a conclusione dei lavori.
Il committente e le imprese affidatarie devono cooperare per l’individuazione di rischi specifici ed interferenziali e per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto.
Fonte: Condominioweb