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L’amministratore può rimuovere beni del singolo condomino sulle parti comuni?

L’amministratore non può procedere all’abbattimento di una parte comune. Così è stato affermato che il totale abbattimento della pensilina sovrastante il cancello d’ingresso all’edificio condominiale, disposto dall’amministratore senza previa autorizzazione assembleare, è illegittimo in quanto non rientra tra le attribuzione dell’amministratore quella di eliminare un bene comune condominiale, nemmeno nell’ipotesi in cui l’eliminazione della pensilina renda possibile l’avvicinamento all’edificio condominiale dei mezzi di soccorso o antincendio; ipotesi che potrebbe semmai consentire all’amministratore, in caso di urgenza, di procedere a lavori di manutenzione straordinaria ex art. 1135 c.c., salvo riferirne alla prima assemblea; non mai però, gli consentirebbe di eliminare totalmente la struttura comune o di apportare modifiche strutturali incidenti sul decoro architettonico (Cass. civ., Sez. II, 23/01/2007, n. 1382). Queste considerazioni valgono anche per le demolizioni dei beni del singolo condomino collocati nelle parti comuni? Il problema è stato affrontato da una recente decisione del Tribunale di Brindisi (sentenza n. 1105 del 13 luglio 2022).

Rimozione di bene del condomino installato nelle parti comuni e responsabilità dell’amministratore: la vicenda

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la proprietaria di un appartamento facente parte di un condominio conveniva in giudizio l’ex amministratore del caseggiato, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non (oltre rivalutazione ed interessi dal dì dell’evento sino al soddisfo), previa dichiarazione della responsabilità del convenuto nella causazione dei danni subiti a seguito del danneggiamento e dell’asporto di beni di sua proprietà, In particolare la condomina ricorrente faceva presente che, in sua assenza, il convenuto aveva divelto dal muro in cui era stata infissa una struttura in legno dotata di teli ombreggianti, delle dimensioni di mt. 6,00x 3,50, danneggiandola, nonché asportato diverse piante invasate ed estirpato dal terreno un ficus benjamin dell’altezza di mt. 3,00 circatutti di proprietà della ricorrente e da questa installati nel cortile condominiale nell’area prospiciente l’appartamento in proprietà esclusiva.

In ogni caso la stessa ricorrente faceva presente che, con sentenza passata in giudicato, erano state annullate le delibere condominiali con la quale l’assemblea condominiale aveva conferito all’ex amministratore mandato di provvedere alla rimozione delle opere installate nel cortile comune dalla condomina qualora quest’ultima non vi avesse provveduto spontaneamente entro dieci giorni dalla delibera.

Il convenuto eccepiva la carenza della propria legittimazione passiva rilevando di aver agito in qualità di amministratore del condominio e di essere stato espressamente autorizzato dall’assemblea con delibera alla rimozione dei manufatti in questione

La decisione del Tribunale: la responsabilità dell’amministratore

La domanda della condomina è stata accolta. Il Tribunale ha respinto l’eccezione sollevata dal convenuto di carenza della propria legittimazione passiva; secondo lo stesso giudice non ha alcuna rilevanza giuridica la tesi del convenuto secondo cui avrebbe agito in veste di amministratore e dietro autorizzazione dalla assemblea dei condomini.

Come sottolinea lo stesso Tribunale, l’agire con violenza sulle cose del singolo condomino presenti nelle parti comuni dell’edificio condominiale non rientra affatto tra i compiti dell’amministratore (neanche sotto forma di degenerazione ed eccesso, al normale esplicarsi dei compiti in questione).

In altre parole la condotta materiale tenuta dall’ex amministratore, pacificamente da questo ammessa, esula dall’espletamento delle mansioni e dall’ambito dell’incarico di amministratore condominiale e/o dallo specifico incarico che gli è stato conferito dal condominio con la delibera adottata in assemblea (poi annullata con sentenza); di conseguenza il Tribunale esclude che sia in qualche modo configurabile la responsabilità del condominio neanche a norma dell’art. 2049 c.c., per il sol fatto di aver autorizzato l’amministratore “… ad intervenire per la rimozione e la pulizia di detta parte comune”, non avendolo di certo incaricato di assolvere il compito usando violenza sulle cose, danneggiandole.

La condotta dell’ex amministratore che, anziché rivolgersi al Giudice per esercitare i pretesi diritti del condominio, è ricorso alla violenza sulle cose di proprietà esclusiva di uno dei condomini danneggiandole non può che comportare una sua esclusiva e personale responsabilità, con conseguente imputazione diretta ed esclusiva dell’obbligo di risarcire i danni procurati alla condomina.

Il Tribunale ha condannato l’ex amministratore a risarcire alla condomina i danni materiali e il danno non patrimoniale (sia pur limitato al solo danno morale c.d. soggettivo, per essere la attrice rimasta vittima di un fatto che al momento della sua realizzazione costituiva reato poi depenalizzato). Al condannato è stata pure applicata la sanzione civile pecuniaria (di cui all’art.4 D.lgs. 7/2016) di € 200,00.


Fonte: condominioweb

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