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Chi è tenuto al risarcimento del danno da infiltrazioni da terrazzo-lastrico solare

Oltre a quanto già scritto in merito (Anna Nicola, Danni da infiltrazioni in condominio), è con piacere che mi accingo ad analizzare il caso sottoposto al vaglio del Tribunale di Pavia risolto con la decisione del 11 novembre 2021, n. 1421.

Il caso di specie

Nel caso di specie, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato unitamente a decreto di

fissazione di udienza, la condomina Tizia conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Pavia, la sig.ra Caia al fine di far accertare e dichiarare la responsabilità di quest’ultima ex art. 2051 c.c. per danni provocati da immobile di proprietà della stessa a locali di proprietà dell’attrice e, conseguentemente, ottenere condanna al risarcimento del danno subito e all’esecuzione delle opere necessarie per la riparazione.

Un certo giorno, a seguito di abbondanti piogge, si erano avute infiltrazioni di acqua che avevano interessato locali di sua proprietà e la cui origine era nel terrazzo, di proprietà esclusiva della sig.ra Caia, sovrastante il citato immobile.

Era stato instaurato il procedimento di accertamento tecnico preventivo, il cui esito era l’accertamento che la causa era nel distacco del risvolto della guaina dalla muratura del lato est, con conseguente quantificazione dei danni nonché i lavori da eseguire, unitamente ai relativi costi, sia per una prima riparazione del terrazzo conservativa sia per la completa impermeabilizzazione per fare in modo che questi sinistri non si verificassero più.

Si costituiva la sig.ra Caia, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo che il terrazzo oggetto di causa era in effetti un lastrico solare che, unitamente ad un’altra porzione, confinante con quello dell’odierna resistente, di proprietà di terzi non convenuti nel presente giudizio, costituiva la copertura totale del locale adibito a cucina di proprietà della sig.ra Tizia; sia il lastrico sia l’appartamento della sig.ra Caia erano all’interno del condominio e quindi ex art. 1126 c.c. i costi eventualmente dovuti per la riparazione dovevano essere ripartiti tra i proprietari e il condominio.

Rilevava inoltre che la consulenza nel corso dell’a.t.p. non aveva accertato con sicurezza le cause

delle infiltrazioni; i distacchi di guaina erano stati oggetto di riparazione; in ogni caso, le uniche opere da realizzare erano quelle per rimediare alle infiltrazioni e non alla completa impermeabilizzazione del terrazzo, attività che coinvolgeva anche soggetti terzi.

Si arriva, dopo il mutamento del rito in causa ordinaria, alla fase decisoria.

Premesse fattuali della decisione

Il tribunale parte dalla considerazione puntuale delle premesse fattuali.

Osserva che non è in contestazione il fatto che il terrazzo di proprietà esclusiva della sig.ra Caia è un lastrico solare che – unitamente ad un’altra porzione di lastrico solare, confinante con quello dell’odierna resistente, di proprietà di terzi non convenuti nel presente giudizio- costituisce la copertura totale del locale adibito a cucina di proprietà della sig.ra Tizia.

Come anche accertato dal CTU nel previo procedimento preventivo.

Questi ha poi argomentato nel senso che la maggior porzione della copertura è rappresentata dal lastrico solare appena descritto, ma una parte, quella più a sud, della larghezza pari a ml. 0,90 circa, risulta essere di proprietà di terzi.

Responsabilità ex art. 2051 c.c.

Il tribunale osserva che, in via preliminare, è stata correttamente dedotta da parte attrice in capo alla

convenuta una responsabilità ex art. 2051 c.c.

Il presupposto di detta responsabilità è infatti l’esistenza di un rapporto di custodia tra il bene e il proprietario del medesimo, identificandosi la custodia in un potere di effettiva disponibilità e controllo della cosa; a tale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, ovvero di vigilare e mantenerne il controllo affinché non provochi danni a terzi (Cass. 23.10.1990 n. 10277; recentemente, in materia di condominio Cass. 13.12.2016, n. 25483 Cass, 13.07.2011, n. 15390).

La sig.ra Caia, risultando proprietaria del bene, risulta custode dello stesso e quindi responsabile ex art. 2051 dei danni cagionati a terzi eziologicamente riconducibili alla cosa.

Inapplicabilità dell’art. 1126 c.c.

Parte convenuta eccepisce l’applicabilità dell’art. 1126 c.c. alla fattispecie in esame.

A riguardo, secondo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, uniformandosi al principio di diritto enunciato da Cass. Sez. UU, 10.05.2016, n. 9449, qualora l’uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l’usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull’amministratore ex art. 1130 c.c., comma 1, n. 4, nonché sull’assemblea dei condomini ex art. 1135 c.c., comma 1, n. 4, tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria, regolandosi il concorso di tali responsabilità, secondo i criteri di cui all’art. 1126 c.c., a meno che non risulti la prova della riconducibilità del danno a fatto esclusivo del titolare del diritto di uso esclusivo del lastrico solare. (in termini, con giurisprudenza citata Cass. 08. 07.2021 n. 19556 ; nel merito Corte appello Cagliari, 22.09.2020, n. 474 Trib. Latina, 07.06.2021, n. 1162 Trib. Salerno,16.03.2020 n. 933).

In ossequio a tale orientamento giurisprudenziale, sussiste pertanto una responsabilità concorrente e solidale del condominio e del proprietario del lastrico solare nei confronti del danneggiato.

Tale solidarietà, disciplinata in via generale ex art. 2055 c.c. ha rilevanti implicazioni sul piano processuale, già evidenziate dalla Cassazione, proprio con riferimento a fattispecie analoghe a quella in esame.

Nello specifico, dalla attrazione del danno da infiltrazioni nell’ambito della responsabilità civile da custodia derivano le seguenti conseguenze: a) anzitutto, trovano applicazione le disposizioni che disciplinano la responsabilità extracontrattuale, prime fra tutte quelle relative alla prescrizione e alla imputazione della responsabilità, dovendosi affermare che del danno provocato dalle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello risponde il proprietario o il titolare di diritto di uso esclusivo su detti beni al momento del verificarsi del danno; b) trova applicazione altresì la disposizione di cui all’art. 2055 c.c., ben potendo il danneggiato agire nei confronti del singolo condomino (Cass., Sez. U., Sentenza n. 9449 del 10/5/2016 cit., in particolare p. 4.4.), che del Condominio essendo una norma che opera un rafforzamento del credito, evitando al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori pro quota, anche quando il danneggiato sia un Condominio, equiparato a tali effetti ad un terzo (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1674 del 29/1/2015); c) trova, infine, applicazione l’intera disciplina dell’art. 2051 c.c., anche per i limiti all’esclusione della responsabilità del soggetto che ha la custodia del bene da cui è conseguito il danno (In termini Cass. 14.06.2021, n. 16741).

Azione per intero e responsabilità solidale

La facoltà per il terzo danneggiato di agire per l’intero esclusivamente nei confronti del singolo condomino, espressamente riconosciuta dalla giurisprudenza in materia di lastrico solare (cfr Cass.16741/2021 cit.), trova il suo fondamento nella disciplina generale in materia di solidarietà ex artt. 2055 c.c. e 1292 e 1294 c.c.

Inoltre si ricorda il principio, già espresso dalla Cassazione, per cui, in materia risarcitoria allorché l’evento di danno sia imputabile a più fatti colposi che, in vario modo, vi concorrono, dando luogo a responsabilità per fatto illecito dei loro autori, il danneggiato non ha l’onere di chiamarli in causa tutti; e ciò perché l’eventuale accertamento del concorso di altri responsabili oltre il convenuto – per il principio di solidarietà nella responsabilità – rende possibile che l’unico convenuto sia condannato per l’intero.

E’ il convenuto, viceversa, che ha interesse a vedere accertato, nel medesimo giudizio, che egli non è responsabile perché, ad esempio, il fatto a lui addebitato non ha avuto incidenza causale, essendo stato superato da un altro, produttivo questo dell’evento.

E questo interesse è fatto valere con la chiamata in causa del terzo, che è indicato dal convenuto come unico responsabile, ma che potrebbe risultare accertato che, invece, è solo un altro responsabile.” (In termini Cass. 03.03.2010, n. 5057; per il principio Cass. 13.3.1987 n. 2623).

Conseguentemente, l’eccezione di parte convenuta circa l’applicabilità dell’art. 1126 c.c. in ordine al riparto dei costi dovuti a titolo risarcitorio risulta inconferente nel presente giudizio: pur volendo accedere alla ricostruzione di parte convenuta, e quindi riconoscere al manufatto in questione la natura tout court di lastrico solare, la disciplina ex art.1126, e quindi l’imputabilità delle spese relative alla riparazione e al risarcimento danni limitatamente alla quota di un terzo in capo alla sig.ra Caia quale condomina e per i restanti due terzi al condominio, rileva esclusivamente nei rapporti interni tra il condominio e la stessa sig.ra Caia, risultando inopponibile al danneggiato, sig.ra Tizia.

In altri termini, resta ferma la responsabilità diretta e per l’intero della stessa convenuta Caia nei confronti della attrice, in relazione al danno prodotto dalla cosa e alle conseguenti obbligazioni risarcitorie e riparatorie; parte convenuta aveva quindi l’onere di evocare nella fase di a.t.p. e nel presente giudizio il soggetto asseritamente corresponsabile, ovvero il condominio.

In assenza di regolare evocazione in giudizio, la stessa parte convenuta potrà eventualmente ottenere, in altro e diverso processo, qualora sia accertata in contraddittorio la sussistenza dei presupposti in fatto e in diritto, il riconoscimento del diritto di regresso nei confronti del condominio in ordine alla quota parte corrisposta eccedente il criterio di riparto ex art. 1126 c.c.

Tanto premesso in punto di diritto, e quindi, riconosciuta l’irrilevanza nel presente giudizio del criterio di riparto di spese ex art. 1126 c.c., in punto di fatto in sede di a.t.p. sono stati dedotte infiltrazioni derivante dal terrazzo /lastrico solare di proprietà Caia.

Onere probatorio nella responsabilità del custode

A riguardo, la sig.ra Caia quale titolare del lastrico solare/terrazzo risponde ex art. 2051 c.c. quale custode dello stesso direttamente nei confronti della Tizia, proprietaria dell’immobile sottostante.

Come sottolineato sul punto da consolidata giurisprudenza la responsabilità del custode, di cui all’art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e presuppone non la colpa del custode, ma la mera esistenza d’un nesso causale tra la cosa ed il danno.

Essa è perciò esclusa solo dalla prova del fortuito, nel quale può rientrare anche la condotta della stessa vittima, ma, nella valutazione dell’apporto causale da quest’ultima fornito alla produzione dell’evento, il giudice deve tenere conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione” (Cass. 24.2.2011 n. 4476).

L’inquadramento della fattispecie ex art. 2051 c.c. nel genus delle responsabilità oggettiva comporta la tutela rafforzata dal danneggiato sia nel senso dell’alleggerimento dell’onere probatorio sia nel senso della riduzione della possibilità’ di esonero all’ipotesi del fortuito; a tal proposito è sufficiente, per il danneggiato, la dimostrazione dell’esistenza di un nesso causale, anche indiretto e mediato, tra cosa e danno.

Per liberarsi della presunzione il convenuto è tenuto a fornire dimostrazione positiva del fortuito (comprensivo del fatto del terzo e della colpa dello stesso danneggiato) e, cioè, di un fatto dotato di impulso causale autonomo avente carattere di inevitabilità (in termini Cass. n. 3808/2004 cit.; recentemente Cass. 22.4.2010 n. 9546 secondo cui il caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale dev’essere imprevisto e imprevedibile).

In particolare, circa l’onus probandi, assumendo quale parametro di responsabilità l’art. 2051 c.c., secondo i principi generali fatti proprio della giurisprudenza, in linea di principio, l’attore che agisce per il riconoscimento del danno ha l’onere di provare l’esistenza del nesso causale tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il custode convenuto deve provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (recentemente Cass. 18.02.2014 n. 3793; Cass. 25.08.2014 n. 18162; Cass. 23.10.2014 n. 22528).

Premesse tali coordinate giurisprudenziali in ordine al contenuto dell’onere probatorio gravante rispettivamente sulle parti in causa, a fronte delle reciproche deduzioni ed eccezioni, è stato espletato ulteriore a.t.p. in corso di causa a cui hanno partecipato entrambe le parti.

La relazione del consulente precedente al giudizio ordinario è stata precisa, puntuale ed esaustiva tanto da far concludere come evidente la prova delle infiltrazioni in altri settori della muratura, sottolineando contestualmente che ” il risvolto della guaina lungo la muratura in lato est è staccato in vari punti dalla muratura stessa (fotografie n. 12, 13, 14) e nella fessura fra guaina e muratura non è stata immessa acqua, per non inficiare la prova sul piano orizzontale di calpestio, posto che il passaggio di acqua in detti punti è evidente senza bisogno di una prova pratica.”

In definitiva, in ragione di quanto esposto, risulta accertata la presenza di infiltrazioni d’acqua nell’immobile di parte convenuta, sia pure con intensità diversa in relazione ai diversi punti del soffitto e della muratura.

Il tribunale conclude che non solo parte convenuta non ha assolto al proprio onus probandi circa la sussistenza di un caso fortuito o comunque di un fattore causale indipendente dal proprio terrazzo/lastrico solare quale origine delle infiltrazioni, unico elemento idoneo ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c., ma risulta comprovata, in modo univoco, la riconducibilità delle infiltrazioni all’immobile di sua proprietà.

In ragione di quanto esposto la domanda di parte attrice Tizia risulta fondata nell’an.

Inoltre in ogni caso era onere della sig.ra Caia evocare in giudizio i terzi, al fine di accertare una eventuale corresponsabilità di questi ultimi ex art. 2051 c.c. risultando astrattamente applicabile alla fattispecie in esame l’art. 2055 c.c. secondo cui “se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno”: a riguardo, rileva quanto sopra esposto circa l’assenza di obbligo per l’attore di evocare in giudizio tutti i presunti responsabili del danno nonché, sotto ulteriore e connesso profilo, l’assenza di litisconsorzio necessario tra i proprietari/custodi del bene in caso di responsabilità ex art. 2051 c.c.( su tale ultimo profilo per il principio, con riferimento all’art. 2051 c.c. Cass.,16.04.1982, n. 2320).


Fonte: condominioweb

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