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Ecco i nuovi codici per compensare crediti relativi a sconto o cessione di bonus edilizi

Come è noto per i bonus relativi al recupero del patrimonio edilizio, per l’efficientamento energetico, l’adozione di misure antisismiche, il restauro delle facciate, le installazioni di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici e di impianti fotovoltaici e per i lavori tesi al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche la detrazione maturata può essere fruita anche sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (anticipato dai fornitori e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, con possibilità di ulteriore cessione dello stesso credito o tramite la cessione del credito ad altri soggetti (compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari).

A tale proposito merita di essere segnalato che con la Risoluzione n. 12/E del 14 marzo 2022 l’Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati (ai sensi dell’articolo 121 del DL 19 maggio 2020, n. 34) con comunicazioni delle opzioni inviate all’Agenzia delle Entrate.

Questi nuovi codici sono utilizzati per identificare i crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate all’Agenzia a decorrere dal 17 febbraio 2022, mentre per i crediti derivanti dalle opzioni comunicate fino al 16 febbraio restano validi i codici istituiti con la Risoluzione. n. 83/2020.

Tenuto conto dei recenti interventi normativi che hanno modificato la disciplina, nel caso della cessione del credito rispetto allo sconto in fattura, e alla necessità sorta di distinguere le due fattispecie, i codici di tributo istituiti la Risoluzione n. 12 sono i seguenti:

  • “7701” denominato “CESSIONE CREDITO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020
  • “7702” denominato “CESSIONE CREDITO – ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020
  • “7703” denominato “CESSIONE CREDITO – SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020
  • “7704” denominato “CESSIONE CREDITO – COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020
  • “7705” denominato “CESSIONE CREDITO – BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – art. 121 DL n. 34/2020
  • “7706” denominato “CESSIONE CREDITO – RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020
  • “7707” denominato “CESSIONE CREDITO – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020
  • “7711” denominato “SCONTO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020
  • “7712” denominato “SCONTO – ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020
  • “7713” denominato “SCONTO – SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020
  • “7714” denominato “SCONTO – COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020
  • “7715” denominato “SCONTO – BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – art. 121 DL n. 34/2020
  • “7716” denominato “SCONTO – RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020
  • “7717” denominato “SCONTO – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020“.

I codici vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

L’Agenzia evidenzia che nel campo “anno di riferimento” del modello F24 va indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato “AAAA”.


Fonte: condominioweb

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