L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 23 giugno 2022, n. 23/E, avente ad oggetto “Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – Ulteriori chiarimenti”.
Si tratta di un vero e proprio vademecum di 130 pagine costituito da sei capitoli.
La Struttura è la seguente:
1. SOGGETTI CHE POSSONO FRUIRE DEL SUPERBONUS
2. EDIFICI INTERESSATI
3. TIPOLOGIE DI INTERVENTI
4. SPESE AMMESSE ALLA DETRAZIONE
5. OPZIONE PER LO SCONTO IN FATTURA O PER LA CESSIONE DEL CREDITO IN ALTERNATIVA ALLE DETRAZIONI
6. ADEMPIMENTI PROCEDURALI
Infine sono presenti ALLEGATI – LEGENDA – APPENDICE
La circolare n. 23/E, quindi, riassume tutti i chiarimenti resi finora in tema di Superbonus: dalla platea dei beneficiari agli edifici interessati, dal tipo di interventi alle spese ammesse alla detrazione.
In particolare la circolare fornisce un quadro riassuntivo dei chiarimenti resi in tema di Superbonus, sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Ente Nazionale per l’Energia e l’Ambiente (Enea) e la Commissione consultiva costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Il documento tiene conto di tutte le risposte fornite alle istanze di interpello presentate dai contribuenti e commenta le più recenti modifiche normative.
In ogni caso è presente una tabella sinottica orizzonte temporale. A tale proposito il Superbonus si applica alle spese sostenute entro il:
- 30 giugno 2022 dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nell’apposito registro (articolo 5, comma 2, lettera c), Dlgs n. 242/1999), limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Per tali enti infatti non è stata prevista alcuna proroga
- 30 settembre 2022 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, ovvero per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati
- 30 giugno 2023 dagli Iacp comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società, che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing“, per gli interventi di risparmio energetico e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa ovvero per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che al 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60%o dell’intervento complessivo;
- 31 dicembre 2025 dalle Onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale, iscritte negli appositi registri
- 31 dicembre 2025 dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024; 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025)
- 31 dicembre 2025 dai condomìni, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024; 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025).
Fonte: condominioweb