Cessione del credito bonus casa

Cessione del credito bonus casa: chi invia la comunicazione il commercialista o il contribuente? Il soggetto tenuto ad eseguire la comunicazione di cessione del credito varia a seconda che trattasi di lavori fatti sulla casa o sul condominio Con l’introduzione dell’obbligo di acquisire il visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura esercitata a fronte degli altri bonus casa diversi dal 110% (quindi, anche per bonus ristrutturazione, ecobonus ordinario, ecc.) cambia il modello di comunicazione dell’opzione e cambia il soggetto tenuto ad effettuare l’adempimento. Il visto di conformità per gli altri bonus casa Ad estendere l’obbligo del visto di conformità anche altri bonus casa, nell’ipotesi di opzione per la cessione del credito o sconto il fattura, è stato il decreto contro le frodi nel campo delle agevolazioni fiscali, approvato dal Governo il 10 novembre 2021. Il modello di comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate, dunque, ora cambia recependo la citata novità. Non cambia il termine di comunicazione che, continua ad essere quello del 16 marzo dell’anno successivo al sostenimento della spesa (vedi anche Bonus casa, entro quando comunicare la cessione del credito). Chi deve fare la comunicazione di cessione del credito A seguito della novità inerente il visto, la comunicazione dell’opzione, così come era previsto in caso di bonus 110, ora anche per gli altri bonus casa, deve essere eseguita: da chi rilascia il visto di conformità (commercialista, consulente del lavoro, ecc.) laddove trattasi di lavori eseguiti su singole unità immobiliari dall’amministratore di condominio (anche tramite intermediario abilitato) o da chi rilascia il visto di conformità, laddove trattasi di interventi eseguiti su parti comuni condominiali. In ogni caso, la comunicazione della cessione del credito relativa alle rate residue non fruite, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio, deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità. FONTE: investireoggi.it
Superbonus per interventi trainati, chi si deve occupare delle pratiche per la cessione del credito?

Il Superbonus per gli interventi condominiali è riconosciuto esclusivamente per gli interventi che riguardano le parti comuni dell’edificio elencate nell’articolo 1117 del codice civile. In base alla legge, infatti, l’assemblea ha il potere di deliberare esclsuivamente in riferimento alle parti comuni, per le quali i singoli proprietari sono obbligati alla manutenzione in riferimento ai millesimi di proprietà. Sempre per legge l’assemblea non può invece deliberare in riferimento ad interventi sulle parti private di qualunque tipo essi siano, né obbligare i singoli proprietari a farsene carico. Allo stesso modo non è possibile richiedere all’amministratore di occuparsi di questioni che riguardano la proprietà privata. Queste disposizioni di legge si applicano, ovviamente, anche in riferimento al Superbous. Per cui non è ammesso che con la maggioranza richiesta per dare i via ai lavori di efficientamento energetico, pari al voto a favore della maggioranza dei presenti con almeno un terzo dei millesimi, sia possibile deliberare in merito al fatto che il general contractor si debba occupare anche di eventuali interventi su parti private. Quindi se qualche proprietario vule effettuare lavori all’interno del proprio appartamento, ad esempio come in questo caso la sostituzione degli infissi dovrà rivolgersi direttamente al fornitore e occuparsi di tutta la pratica direttamente, compresa la presentazione della documentazione necessaria per ottenere il visto di conformità per la cessione del credito e l’invio della relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate FONTE: Repubblica a cura di Antonella Donati
Mediazione e condominio: perché funziona meglio delle cause civili

Cattivi odori, palloni da calcio che rimbalzano abusivamente, alberi eccessivamente alti, escrementi di cani, escrementi di gatti, feste rumorose in piscina, cene interminabili al piano di sopra con ospiti fino a notte fonda… L’elenco può continuare all’infinito spingendo vicini contro vicini. Viviamo in case e palazzi che a volte sono troppo vicini. Sebbene non sia necessariamente una questione di conflitti di personalità, di solito è un problema di spazio. In alcuni casi, i vicini non hanno più spazio privato sufficiente per svolgere attività personali, senza sconfinare nella quiete e nella pace del prossimo. Inoltre, spesso accade che molti proprietari non abbiano mai incontrato i propri vicini. A parte un cenno superficiale di tanto in tanto, molti vicini sono dei perfetti estranei. I condòmìni sono una combinazione perfetta di complessità della gestione aziendale e vita personale, rendendo inevitabili le controversie. Le controversie condominiali possono comportare una serie di problemi tra proprietari di condomini, inquilini, e altri titolari di diritti reali utilizzatori a vario titolo, Amministratori di condominio o società di gestione condominiale. Le controversie di vicinato si dividono in genere in tre categorie: Rumorosità dei vicini; Ripartizione delle spese; Utilizzo delle parti comuni; Contrariamente a quanto si crede, molte di queste controversie finiscono davanti al giudice. I condomini spesso vedono respingere i propri ricorsi, oppure finiscono per trovarsi invischiati in cause civili pluriennali, costosissime e dall’esito incerto. A differenza di una decisione giudiziaria, la mediazione consente alle parti di raggiungere un accordo reciprocamente soddisfacente. I vicini fanno il loro accordo. Che cos’è la mediazione La mediazione è un approccio informale e volontario per risolvere le controversie invece di andare in tribunale. Una persona neutrale – un mediatore qualificato – facilita le negoziazioni tra i partecipanti per raggiungere una soluzione reciprocamente accettabile della loro controversia. La mediazione è riservata e non vincolante; il partecipante può interrompere il processo in qualsiasi momento. Se i partecipanti raggiungono una risoluzione, verrà scritto e firmato un accordo transattivo che sarà vincolante tra le parti. La mediazione è inoltre un mezzo per evitare costose spese legali e per contenere il contenzioso tra le parti in conflitto. Considera la possibilità di cercare un mediatore prima di invocare un’azione legale. La mediazione è particolarmente indicata per le controversie condominiali poiché possono essere scoperti interessi comuni e possono essere preservati i rapporti per una coabitazione serena. I rapporti sono un fattore essenziale nelle controversie condominiali in quanto le parti continueranno solitamente a stare in stretta vicinanza tra loro. Vantaggi della mediazione come processo di risoluzione delle controversie in condominio: Scegli tu il mediatore La mediazione è informale Il processo è privato e confidenziale – quanto detto in mediazione non può essere utilizzato in nessun procedimento successivo. Il procedimento di mediazione aiuta la comunicazione La mediazione evita un approccio “vinci-perdi” Spesso disinnesca le ostilità, chiarisce i problemi e amplia le opzioni anche se la controversia non è completamente risolta La mediazione preserva le relazioni e i valori della vita condominiale La mediazione è solitamente più veloce e meno costosa del contenzioso Consente ai partecipanti di decidere da soli come risolvere il caso piuttosto che lasciare la decisione a un giudice La mediazione è flessibile e le soluzioni possono essere adattate alle esigenze e agli interessi delle parti Quali sono controversie possono essere risolte in mediazione Il decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28 (CU/ n. 53 del 05/03/2010) attuativo dell’art 60 della L. 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, all’art 2 prevede che oggetto di mediazione sono le controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili. L’art.5 del decreto prosegue identificando le materie per le quali la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e il condominio è una di queste. Cosa significa in concreto questo? Significa che per ogni controversia che abbia ad oggetto la materia condominiale, prima di presentarsi davanti ad un giudice è necessario avviare un procedimento di mediazione. Di seguito un elenco esemplificativo e non esaustivo delle controversie condominiali per cui è previsto l’obbligo di esperimento della procedura di conciliazione tra: proprietari su rumori, odori, fumo o altri problemi o reclami proprietario e condominio per quanto riguarda le manutenzioni, migliorie, innovazioni e ricostruzioni l’Amministratore e uno o più condomini un condomino e la società di gestione condominiale un locatario e un proprietario o il condominio altre questioni che coinvolgono i proprietari e il condominio sulla revisione delle tabelle millesimali, infrazioni al regolamento condominiale, etc impugnazione delle delibere assembleari Il tentativo di mediazione deve essere sempre esperito in ogni controversia in materia condominiale. Non sarà sufficiente partecipare al primo incontro ma è necessario aprire il procedimento di mediazione, dimostrando di aver realmente effettuato il tentativo di conciliazione. Di questo il mediatore da evidenza nel verbale di mediazione a conclusione del procedimento. I costi della mediazione in condominio: chi paga? Sebbene la mediazione sia un processo molto meno costoso del contenzioso, ha comunque dei costi che vanno presi in considerazione prima di procedere. Per il condomino sono previste le spese di consulenza legale e gli onorari dell’organismo di mediazione. Le indennità di mediazione potrebbero variare a seconda del valore della lite, della durata della mediazione e se si raggiunge o meno l’accordo conciliativo. Sono previste anche maggiorazioni in casi di particolare complessità. Le tariffe di mediazione nei casi di cui all’art. 5, commi 1-bis e 2 del D.Lgs. 28/2010, ossia quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda, prevedono che per l’incontro preliminare, l’organismo di mediazione non riceva compensi. Si tratta piuttosto di spese vive di avvio che andranno versate da ciascuna parte e che consistono in media in 40 euro più IVA per un valore della lite fino a € 250.000 e 80 euro più IVA per un valore della lite di valore superiore. (Si veda Consiglio di Stato, sentenza n° 5230 del 17 novembre 2015, con cui ha definitivamente riformato la sentenza 1351/2015 del T.A.R. del Lazio). L’obiettivo di contribuire alla riduzione dei processi grazie all’utilizzo della mediazione, si consegue anche attraverso il credito d’imposta riconosciuto alle parti. Infatti
Rumore in condominio: a chi chiedere il risarcimento

Tra i principali motivi di lite in condominio, i rumori molesti sono sicuramente in cima alla lista: cani che abbaiano, televisori ad alto volume, aspiranti musicisti che devono fare gli esercizi con lo strumento, litigi familiari, feste con amici e via disturbando. Non sempre si tratta di episodi da mettere nel libro degli aneddoti da raccontare: a volte, si tratta di un vero e proprio danno alla salute, specialmente se di notte non si riesce a chiudere occhio e a riposare. In questo caso, quando c’è troppo e continuo rumore in condominio, a chi chiedere il risarcimento? In una recente sentenza, la Cassazione ha fatto notare un aspetto a cui raramente si pensa. Di solito, la colpa del rumore la si dà a chi lo provoca, cioè al vicino che non si pone troppi problemi a spostare i mobili di notte o ad alzare la musica a palla. Ma se, invece, lui tenesse il volume dello stereo ad un livello accettabile e lo si sentisse ugualmente in altri appartamenti? Se si avvertissero i passi della vicina di sopra anche quando cammina con le pantofole e non con i tacchi? La conclusione è ovvia: la colpa, suggerisce la Suprema Corte, potrebbe essere addossata al costruttore, che non ha provveduto ad isolare come si deve le singole unità immobiliari. Significa, quindi, che per il danno da rumore in condominio chi paga il risarcimento può essere l’impresa che ha tirato su l’edificio? Pare proprio di sì, stando a quanto stabilito dagli Ermellini. Vediamo. Rumore in condominio: quando c’è il risarcimento? Il Codice penale prevede il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone in questi termini: «Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309». Il Codice aggiunge l’ammenda da 103 a 516 euro per chi esercita «una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni». La giurisprudenza ha sempre stabilito che per chiedere il risarcimento provocato dai rumori molesti il danno doveva interessare «una pluralità di persone». Recentemente, però, una sentenza della Corte d’Appello di Milano ha sancito che anche un solo vicino può pretendere di essere risarcito per il rumore del condomino. Una cosa, però, non esclude l’altra. In pratica, resta valido il ragionamento finora espresso dalla Cassazione: affinché il rumore venga considerato talmente molesto da portare al risarcimento, deve raggiungere un numero imprecisato di persone. Potrebbe essere il caso di chi si mette a trapanare in casa per appendere un quadro alle 2 di notte o chi torna a casa alle 5 dal turno di lavoro e, anziché andare a dormire, guarda una partita di basket americano via satellite ad alto volume esultando ad ogni canestro. Tuttavia, non occorre che siano tutti i condòmini ad agire: basta che uno solo di loro prenda l’iniziativa e faccia una richiesta di risarcimento del danno morale. Rumore in condominio: l’onere della prova Che sia un solo vicino o l’intero edificio ad agire per chiedere il risarcimento del danno causato dai rumori molesti in condominio, chi fa la prima mossa deve dimostrare di avere subìto la lesione del diritto al riposo. In pratica, per ottenere il risarcimento occorre provare queste tre cose: che il vicino ha avuto una condotta illecita in violazione della legge o di obblighi contrattuali; che abbia provocato con la sua condotta illecita un danno apprezzabile ed attuale; che il danno sia conseguenza della condotta illecita, cioè che ci sia un nesso di causalità. In altre parole, e secondo la Cassazione, «chi si rivolge ad un giudice deve provare che c’è stata una lesione alla qualità della vita che non può essere solo il semplice rumore. Qualsiasi prova potrà essere valida, ma sicuramente la più adatta è un certificato medico in cui si attestano l’assenza di riposo e le ripercussioni sulla salute. Inoltre, anche chi lamenta i rumori del vicino può essere risarcito per la lesione del normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, costituzionalmente garantiti e tutelati anche dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo». Rumori in condominio: chi paga? Quando il danno è stato provocato dai rumori molesti in condominio del vicino che ha tenuto una condotta illecita, va da sé che a pagare il risarcimento sarà il vicino stesso. Tuttavia, sempre la Cassazione ha stabilito di recente che la lesione può essere causata da un difetto di costruzione per il mancato isolamento acustico. In questo caso, secondo la Suprema Corte, dovrà essere il costruttore a risarcire i proprietari delle varie unità immobiliari per il vizio tecnico. La Cassazione ha confermato quanto previsto dagli articoli del Codice civile che riguardano i vizi della cosa compravenduta.Dice, infatti, la normativa: «Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa». E ancora: «Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi». Insomma, se il costruttore ha volutamente taciuto o ha nascosto sul fatto di non avere realizzato un corretto isolamento acustico tra i vari appartamenti, dovrà risarcire i condòmini per il danno da rumori molesti. Per sostenere l’onere della prova, di cui abbiamo parlato in precedenza, basterebbe una consulenza tecnica volta ad accertare il rumore di calpestio. FONTE: laleggepertutti.it – di Carlos Arija Garcia
Regolamento condominiale: se c’è le regole devono essere rispettate

I litigi nei condomini sono sempre più frequenti. Non è affatto facile, infatti, condividere spazi e sottostare a regole cha vadano bene per tutti. Il periodo estivo, poi, non facilita di certo la pace in questi luoghi. Ciò soprattutto nei posti di vacanza, dove spesso la gente non rispetta regole basilari creando litigi e dissapori. Attenzione perché se il condominio ha questo documento le regole che contiene devono essere rispettate A volte i contrasti si creano per motivi che potrebbero essere futili. Quante volte, infatti, si litiga perché si mette fuori la spazzatura in orari che non sono consoni. Tante altre volte, invece, il litigio può scaturire dal comportamento troppo rumoroso di uno dei condomini. Pensiamo ad esempio alla signora che abita al piano sovrastante e che utilizza l’aspirapolvere a qualsiasi ora! La necessità e l’utilità del regolamento condominiale Quando la situazione diventa esasperata, il primo passaggio da fare è verificare se esiste o meno, all’interno del condominio, un regolamento condominiale. Nel regolamento condominiale solitamente contenute regole, stabilite dai condomini e che vanno assolutamente rispettate; queste regole riguardano in genere l’utilizzo della cosa comune, la ripartizione delle spese, diritti e obblighi di ciascun condomino. E se il regolamento non c’è che succede? L’adozione di un regolamento condominiale può essere richiesta anche da uno solo dei condomini. Deve però essere votata dalla maggioranza dei presenti in assemblea. I presenti in assemblea devono a loro volta rappresentare almeno la metà degli abitanti del condominio. Secondo quanto sancito dall’art. 1136 c.c., il regolamento condominiale diventa obbligatorio nel caso in cui il numero dei condomini è di 10 unità. Con il regolamento vengono solitamente poste limitazioni al gioco dei bambini, per limitare il disturbo degli altri condomini. Vengono solitamente stabilite delle fasce orarie durante le quali è possibile o meno fare determinati tipi di attività. Questo per garantire il quieto vivere di tutti. È importante sapere però che i regolamenti condominiali non possono in alcun modo vietare di possedere animali domestici, come cani e gatti, all’interno degli appartamenti. Può invece essere limitato l’utilizzo del balcone. Seppure infatti di proprietà privata, non si possono ad esempio mettere sul balcone fioriere che sgocciolando andrebbero a creare disagi altri condomini. FONTE: proiezionidiborsa.it