Mettiamo il caso che un’impresa edile abbia emesso il 27/12/2021, una fattura per bonus facciata senza lo sconto in fattura del 90%, e che il cliente abbia pagato via bonifico parlante il 10% dell’importo in data 31/12/2021.
Il documento fiscale è sbagliato. È possibile sanarlo? L’impresa può procedere alla cessione del credito corrispondente allo sconto in fattura?
L’Agenzia delle Entrate fornisce importanti indicazioni.
Le soluzioni errate
Non è per nulla utile l’emissione di una nota di credito e di una nuova fattura con data dicembre 2021, dietro pagamento di relative sanzioni per invio tardivo: il bonifico già eseguito dal cliente farebbe comunque riferimento a un’altra fattura.
Inutile pure chiedere un nuovo pagamento perché sarebbe comunque datato 2022.
Esiste una via d’uscita per sanare il documento?
Con la circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020, risposta 5.3.4, è stato precisato che “Ai fini dell’applicazione della suddetta disposizione, per corrispettivo dovuto deve intendersi il valore totale della fattura, al lordo dell’IVA, e l’importo dello sconto non riduce la base imponibile e deve essere espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi eseguiti”.
Non avendo l’impresa indicato nella fattura emessa a fronte della prestazione resa, l’ammontare dello sconto pattuito, l’opzione per il contributo sotto forma di sconto non può considerarsi perfezionata, non essendovi stato peraltro il pagamento dei lavori per l’intero.
Cosa è ancora possibile fare?
Il cliente dovrà rinunciare allo sconto in fattura.
Tuttavia il cliente potrà recuperare il 10% delle spese sostenute nel 2021 (corrispondente al bonifico “parlante” effettuato il 31 dicembre 2021 pari al 10% della fattura emessa in modo erroneo dall’impresa il 27 dicembre 2021) tramite utilizzo diretto della detrazione dall’imposta lorda nella misura del 90% nella dichiarazione dei redditi relativa al 2021.
Il restante 90% del corrispettivo documentato con la citata fattura, se pagato entro il 2022:
a) potrà essere portato in detrazione direttamente dal cliente nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2022 – dall’imposta lorda nella misura del 60% (cfr. articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)
b) ceduto ad altri soggetti, compresi gli intermediari finanziari, nella misura corrispondente alla detrazione spettante, previa opzione per la cessione del credito.
Fonte: condominioweb