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	<title>Lavori straordinari e bonus fiscali Archivi - Amministrazioni Borsato Treviso</title>
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	<description>Studio amministrazioni condominiali Borsato Treviso</description>
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	<title>Lavori straordinari e bonus fiscali Archivi - Amministrazioni Borsato Treviso</title>
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		<title>Superbonus in condominio, la deadline per le CILAS potrebbe slittare al 31 dicembre o più in là</title>
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		<pubDate>Fri, 02 Dec 2022 14:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavori straordinari e bonus fiscali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Proroga dei termini per depositare le Cilas, e consentire ai condomìni di usufruire del Superbonus 110% anche nel 2023, e utilizzo degli F24 per sbloccare le cessioni dei crediti. Sono gli obiettivi presenti nel pacchetto di emendamenti al ddl “Aiuti-quater”, che dovrebbe essere presentato da Fratelli d’Italia in Commissione Bilancio del Senato. Superbonus 110% in condominio con Cilas al 31 dicembre 2022 o oltre Gli emendamenti propongono di riaprire il termine, scaduto il 25 novembre 2022, a disposizione dei condomìni per presentare la Cilas e ottenere il Superbonus al 110% anche nel 2023. La nuova scadenza dovrebbe essere fissata al 31 dicembre 2022 o, nel caso in cui la legge venga pubblicata ed entri in vigore a ridosso della fine dell&#8217;anno, 15 giorni dopo l&#8217;entrata in vigore. Ricordiamo che il Decreto “Aiuti-quater” (DL 176/2022) ha abbassato al 90% l’aliquota del Superbonus per i condomìni e gli edifici fino a 4 unità immobiliari appartenenti ad un unico proprietario a partire dal 2023. Al momento, secondo il DL vigente, l’unico modo per usufruire della detrazione del Superbonus al 110% anche nel 2023 è aver presentato la CILAS, o aver richiesto il titolo abilitativo, entro il 25 novembre 2022. Di fronte alle proteste degli operatori del settore, il Governo si è detto disponibile a valutare una modifica della scadenza del 25 novembre. Gli emendamenti, annunciati dal capogruppo in commissione Bilancio al Senato e relatore del provvedimento, Guido Quintino Liris, sembrano quindi andare in quella direzione. Cessione dei crediti e utilizzo degli F24 L’altra misura, contenuta nel pacchetto di emendamenti, riguarda la possibilità di sbloccare i crediti d&#8217;imposta già maturati attraverso lo strumento degli F24. Lo strumento, caldeggiato dall’Associazione nazionale costruttori edili (Ance)&#160;e dall’Associazione bancaria italiana (Abi), consisterebbe in un meccanismo temporaneo. I crediti fiscali, bloccati nelle banche, potrebbero essere compensati con le somme relative agli F24 della clientela, che le banche stesse sono tenute a versare all’Erario. Secondo le indicazioni di Ance e Abi, l’operazione riguarderebbe gli interventi già eseguiti nel 2021 e 2022 o in corso di ultimazione e sarebbe circoscritta ai periodi di imposta 2023-2027. Come spiegato dal relatore, la palla è ora al Ministero dell’Economia per verificare le coperture. FONTE: Edilportale</p>
<p>L'articolo <a href="https://amministrazioniborsato.it/blog/2022/12/02/superbonus-in-condominio-la-deadline-per-le-cilas-potrebbe-slittare-al-31-dicembre-o-piu-in-la/">Superbonus in condominio, la deadline per le CILAS potrebbe slittare al 31 dicembre o più in là</a> proviene da <a href="https://amministrazioniborsato.it">Amministrazioni Borsato Treviso</a>.</p>
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<p>Proroga dei termini per depositare le Cilas, e consentire ai condomìni di usufruire del Superbonus 110% anche nel 2023, e utilizzo degli F24 per sbloccare le cessioni dei crediti.<br><br>Sono gli obiettivi presenti nel pacchetto di emendamenti al <strong>ddl “Aiuti-quater”</strong>, che dovrebbe essere presentato da Fratelli d’Italia in Commissione Bilancio del Senato.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-superbonus-110-in-condominio-con-cilas-al-31-dicembre-2022-o-oltre"><strong>Superbonus 110% in condominio con Cilas al 31 dicembre 2022 o oltre</strong></h2>



<p>Gli emendamenti propongono di riaprire il termine, scaduto il 25 novembre 2022, a disposizione dei condomìni per presentare la Cilas e ottenere il Superbonus al 110% anche nel 2023. La nuova scadenza dovrebbe essere fissata al <strong>31 dicembre 2022</strong> o, nel caso in cui la legge venga pubblicata ed entri in vigore a ridosso della fine dell&#8217;anno, <strong>15 giorni dopo </strong>l&#8217;entrata in vigore.<br><br>Ricordiamo che il Decreto “Aiuti-quater” (<strong>DL 176/2022</strong>) ha abbassato al 90% l’aliquota del Superbonus per i condomìni e gli edifici fino a 4 unità immobiliari appartenenti ad un unico proprietario a partire dal 2023.<br><br>Al momento, secondo il DL vigente, l’unico modo per usufruire della detrazione del Superbonus al 110% anche nel 2023 è aver presentato la CILAS, o aver richiesto il titolo abilitativo, <strong>entro il 25 novembre 2022</strong>.</p>



<p>Di fronte alle proteste degli operatori del settore, il Governo si è detto disponibile a valutare una <strong>modifica della scadenza del 25 novembre.</strong><br><br>Gli emendamenti, annunciati dal capogruppo in commissione Bilancio al Senato e relatore del provvedimento, Guido Quintino Liris, sembrano quindi andare in quella direzione.</p>



<div style="height:27px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Cessione dei crediti e utilizzo degli F24</strong></h2>



<p>L’altra misura, contenuta nel pacchetto di emendamenti, riguarda la possibilità di sbloccare i crediti d&#8217;imposta già maturati attraverso lo strumento degli F24.<br><br>Lo strumento, caldeggiato dall’Associazione nazionale costruttori edili (<strong>Ance</strong>)&nbsp;e dall’Associazione bancaria italiana (<strong>Abi</strong>), consisterebbe in un meccanismo temporaneo. I crediti fiscali, bloccati nelle banche, potrebbero essere compensati con le somme relative agli F24 della clientela, che le banche stesse sono tenute a versare all’Erario.<br><br>Secondo le indicazioni di Ance e Abi, l’operazione riguarderebbe gli interventi già eseguiti nel 2021 e 2022 o in corso di ultimazione e sarebbe circoscritta ai periodi di imposta 2023-2027.<br><br>Come spiegato dal relatore, la palla è ora al Ministero dell’Economia per verificare le coperture.</p>



<div style="height:39px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>FONTE: <a href="https://www.edilportale.com/news/2022/12/normativa/superbonus-in-condominio-la-deadline-per-le-cilas-potrebbe-slittare-al-31-dicembre-o-più-in-là_91663_15.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Edilportale</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://amministrazioniborsato.it/blog/2022/12/02/superbonus-in-condominio-la-deadline-per-le-cilas-potrebbe-slittare-al-31-dicembre-o-piu-in-la/">Superbonus in condominio, la deadline per le CILAS potrebbe slittare al 31 dicembre o più in là</a> proviene da <a href="https://amministrazioniborsato.it">Amministrazioni Borsato Treviso</a>.</p>
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		<title>Bonus facciate e truffe</title>
		<link>https://amministrazioniborsato.it/blog/2022/11/25/bonus-facciate-e-truffe/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[decainformatica]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2022 08:23:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavori straordinari e bonus fiscali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>I crediti del cessionario in buona fede possono essere sequestrati Attraverso le indagini della polizia giudiziaria sono venuti alla luce operazioni illecite, cioè sistemi finalizzati alla creazione di crediti d&#8217;imposta fittizi per lavori edilizi mai eseguiti, alla successiva &#8220;frammentazione&#8221; verso molteplici soggetti economici generalmente privi di consistenza economica e/o operativa e alla monetizzazione presso un istituto di credito. La Cassazione è recentemente intervenuta sui ricorsi delle banche contro i sequestri da superbonus 110%, confermandoli. I giudici supremi non hanno ritenuto condivisibile la tesi secondo cui, esercitata l&#8217;opzione per la cessione del credito, e dunque rinunciato dal beneficiario l&#8217;originario diritto alla detrazione, il credito stesso sorgerebbe &#8211; in capo al cessionario &#8211; a titolo originario, quindi depurato da qualunque vizio, anche radicale, che avesse eventualmente colpito il diritto alla detrazione. In presenza di frode riguardante la spettanza del Superbonus in capo ai beneficiari originari, quindi,&#160;si è ritenuto legittimo disporre il sequestro preventivo dei corrispondenti crediti d&#8217;imposta, anche nel caso in cui i cessionari siano estranei al reato e, nell&#8217;acquistarli, abbiano agito con buona fede. Secondo i giudici supremi, quindi, non si riscontra,&#160;l&#8217;estinzione di un diritto alla detrazione (in capo al beneficiario) e la contestuale costituzione di un credito (in capo al cessionario), né un fenomeno novativo di sorta, ma soltanto l&#8217;evoluzione &#8211; non la sostituzione &#8211; del primo nel secondo, espediente tecnico necessario per consentire quella cessione a terzi ritenuta dal legislatore un fattore ulteriormente incentivante la procedura, e, dunque, uno strumento ancora più utile per la ripresa economica del Paese, fiaccato dalla pandemia. Non è possibile quindi affermare la piena autonomia tra il bonus edilizio spettante al beneficiario nella originaria forma di detrazione e il credito di imposta che nasce in capo al fornitore o al cessionario&#160;per effetto della comunicazione all&#8217;Agenzia delle Entrate dell&#8217;opzione di sconto in fattura o cessione del credito. Questo principio vale soltanto per il superbonus (che è stato al centro di una serie di sentenze della Terza sezione penale della Cassazione di fine ottobre) o&#160;si deve estendere a tutte le detrazioni casa? La questione è stata affrontata dalla Cassazione nella sentenza n. 44647 del 23 novembre 2022. La vicenda Nell&#8217;ambito di un&#8217;articolata indagine per truffa aggravata sui bonus facciate, il Tribunale annullava il provvedimento di sequestro impeditivo che aveva colpito il cassetto fiscale del cessionario (un istituto bancario), soggetto terzo in buona fede. Il Tribunale osservava, tra l&#8217;altro, che all&#8217;epoca dei fatti, in base alla normativa vigente, la circolazione dei crediti fiscali era consentita; inoltre faceva presente che non era emersa alcuna condotta illecita tenuta dal cessionario, parte offesa delle truffe contestate; di conseguenza il Tribunale riteneva che non fosse applicabile il sequestro impeditivo o quello finalizzato alla confisca ex artt. 322-ter e 640- quater c.p., evidenziando che i crediti fiscali non erano compresi neppure fra le cose indicate dall&#8217;art. 240 c.p., secondo comma, n. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso chiedeva l&#8217;annullamento di tale decisione per violazione di legge (artt. 253, comma 2, 324, comma 7, e 321, comma 1 c.p.c.). Infatti notava che i crediti d&#8217;imposta ceduti, ritenuti pacificamente inesistenti sulla base degli elementi indiziari emersi nel corso delle indagini, costituivano profitto o quantomeno prodotto del reato. In ogni caso osservava che la circolazione dei crediti, impedita dal sequestro, avrebbe potuto aggravare le conseguenze del reato, rendendo difficoltosi i controlli da parte dei soggetti cessionari. La decisione della Cassazione La Cassazione ha annullato la decisione del Tribunale. Secondo i giudici supremi&#160;non è possibile sostenere che la pacifica buona fede della persona offesa dai reati di truffa&#160;(l&#8217;istituto bancario),&#160;consentirebbe allo stesso istituto, così come a terzi cessionari incolpevoli, di far circolare i crediti fiscali&#160;(ovvero di portarli in compensazione con i crediti dell&#8217;Erario). Tale tesi &#8211; ad avviso della Cassazione &#8211; giustificherebbe come pienamente legittimo e definitivamente acquisito dal cessionario&#160;un diritto di fatto fondato su presupposti inesistenti, che costituiscono reato e di cui si consentirebbe l&#8217;aggravamento delle sue conseguenze, ponendole tra l&#8217;altro totalmente a carico dell&#8217;Erario. Del resto la normativa in materia non si ricava affatto detta conclusione, che legittimerebbe&#160;un inammissibile scollamento tra il presupposto per l&#8217;insorgenza del credito e il credito stesso: quest&#8217;ultimo, frutto di false fatturazioni, sarebbe azionabile e liberamente circolabile (ovvero potrebbe essere portato in compensazione) pur in assenza del primo. Infine la Cassazione ha notato che il sequestro preventivo di tipo impeditivo implica l&#8217;esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore; di conseguenza possono essere oggetto del sequestro anche le cose in proprietà di terzo estraneo, se la loro libera disponibilità possa favorire la prosecuzione del reato stesso.&#160;I principi sopra detti valgono per la Cassazione a tutte le detrazioni casa. Fonte:&#160;condominioweb</p>
<p>L'articolo <a href="https://amministrazioniborsato.it/blog/2022/11/25/bonus-facciate-e-truffe/">Bonus facciate e truffe</a> proviene da <a href="https://amministrazioniborsato.it">Amministrazioni Borsato Treviso</a>.</p>
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<h2 class="wp-block-heading">I crediti del cessionario in buona fede possono essere sequestrati</h2>



<p>Attraverso le indagini della polizia giudiziaria sono venuti alla luce operazioni illecite, cioè sistemi finalizzati alla creazione di crediti d&#8217;imposta fittizi per lavori edilizi mai eseguiti, alla successiva &#8220;frammentazione&#8221; verso molteplici soggetti economici generalmente privi di consistenza economica e/o operativa e alla monetizzazione presso un istituto di credito.</p>



<p>La Cassazione è recentemente intervenuta sui ricorsi delle banche contro i sequestri da superbonus 110%, confermandoli.</p>



<p>I giudici supremi non hanno ritenuto condivisibile la tesi secondo cui, esercitata l&#8217;opzione per la cessione del credito, e dunque rinunciato dal beneficiario l&#8217;originario diritto alla detrazione, il credito stesso sorgerebbe &#8211; in capo al cessionario &#8211; a titolo originario, quindi depurato da qualunque vizio, anche radicale, che avesse eventualmente colpito il diritto alla detrazione.</p>



<p>In presenza di frode riguardante la spettanza del Superbonus in capo ai beneficiari originari, quindi,&nbsp;<strong>si è ritenuto legittimo disporre il sequestro preventivo dei corrispondenti crediti d&#8217;imposta</strong>, anche nel caso in cui i cessionari siano estranei al reato e, nell&#8217;acquistarli, abbiano agito con buona fede.</p>



<p>Secondo i giudici supremi, quindi, non si riscontra,&nbsp;<strong>l&#8217;estinzione di un diritto alla detrazione (in capo al beneficiario) e la contestuale costituzione di un credito (in capo al cessionario)</strong>, né un fenomeno novativo di sorta, ma soltanto l&#8217;evoluzione &#8211; non la sostituzione &#8211; del primo nel secondo, espediente tecnico necessario per consentire quella cessione a terzi ritenuta dal legislatore un fattore ulteriormente incentivante la procedura, e, dunque, uno strumento ancora più utile per la ripresa economica del Paese, fiaccato dalla pandemia.</p>



<p><strong>Non è possibile quindi affermare la piena autonomia tra il bonus edilizio spettante al beneficiario nella originaria forma di detrazione e il credito di imposta che nasce in capo al fornitore o al cessionario</strong>&nbsp;per effetto della comunicazione all&#8217;Agenzia delle Entrate dell&#8217;opzione di sconto in fattura o cessione del credito.</p>



<p>Questo principio vale soltanto per il superbonus (che è stato al centro di una serie di sentenze della Terza sezione penale della Cassazione di fine ottobre) o&nbsp;<strong>si deve estendere a tutte le detrazioni casa?</strong></p>



<p>La questione è stata affrontata <strong>dalla Cassazione nella sentenza n. 44647 del 23 novembre 2022.</strong></p>



<div style="height:41px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>La vicenda</strong></h2>



<p>Nell&#8217;ambito di un&#8217;articolata indagine per truffa aggravata sui bonus facciate, il Tribunale annullava il provvedimento di sequestro impeditivo che aveva colpito il cassetto fiscale del cessionario (un istituto bancario), soggetto terzo in buona fede. Il Tribunale osservava, tra l&#8217;altro, che all&#8217;epoca dei fatti, in base alla normativa vigente, la circolazione dei crediti fiscali era consentita; inoltre faceva presente che non era emersa alcuna condotta illecita tenuta dal cessionario, parte offesa delle truffe contestate; di conseguenza il Tribunale riteneva che non fosse applicabile il sequestro impeditivo o quello finalizzato alla confisca ex artt. 322-ter e 640- quater c.p., evidenziando che i crediti fiscali non erano compresi neppure fra le cose indicate dall&#8217;art. 240 c.p., secondo comma, n. 2.</p>



<p>Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso chiedeva l&#8217;annullamento di tale decisione per violazione di legge (artt. 253, comma 2, 324, comma 7, e 321, comma 1 c.p.c.). Infatti notava che i crediti d&#8217;imposta ceduti, ritenuti pacificamente inesistenti sulla base degli elementi indiziari emersi nel corso delle indagini, costituivano profitto o quantomeno prodotto del reato.</p>



<p>In ogni caso osservava che la circolazione dei crediti, impedita dal sequestro, avrebbe potuto aggravare le conseguenze del reato, rendendo difficoltosi i controlli da parte dei soggetti cessionari.</p>



<div style="height:37px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-la-decisione-della-cassazione"><strong>La decisione della Cassazione</strong></h2>



<p>La Cassazione ha annullato la decisione del Tribunale.</p>



<p>Secondo i giudici supremi&nbsp;<strong>non è possibile sostenere che la pacifica buona fede della persona offesa dai reati di truffa</strong>&nbsp;(l&#8217;istituto bancario),&nbsp;<strong>consentirebbe allo stesso istituto, così come a terzi cessionari incolpevoli, di far circolare i crediti fiscali</strong>&nbsp;(ovvero di portarli in compensazione con i crediti dell&#8217;Erario).</p>



<p>Tale tesi &#8211; ad avviso della Cassazione &#8211; giustificherebbe come pienamente legittimo e definitivamente acquisito dal cessionario&nbsp;<strong>un diritto di fatto fondato su presupposti inesistenti</strong>, che costituiscono reato e di cui si consentirebbe l&#8217;aggravamento delle sue conseguenze, ponendole tra l&#8217;altro totalmente a carico dell&#8217;Erario.</p>



<p>Del resto la normativa in materia non si ricava affatto detta conclusione, che legittimerebbe&nbsp;<strong>un inammissibile scollamento tra il presupposto per l&#8217;insorgenza del credito e il credito stesso</strong>: quest&#8217;ultimo, frutto di false fatturazioni, sarebbe azionabile e liberamente circolabile (ovvero potrebbe essere portato in compensazione) pur in assenza del primo.</p>



<p>Infine la Cassazione ha notato che il sequestro preventivo di tipo impeditivo implica l&#8217;esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore; di conseguenza possono essere oggetto del sequestro anche le cose in proprietà di terzo estraneo, se la loro libera disponibilità possa favorire la prosecuzione del reato stesso.&nbsp;<strong>I principi sopra detti valgono per la Cassazione a tutte le detrazioni casa.</strong></p>



<p><br>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.condominioweb.com/bonus-facciate-e-truffe-i-crediti-del-cessionario-in-buona.19974">condominioweb</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://amministrazioniborsato.it/blog/2022/11/25/bonus-facciate-e-truffe/">Bonus facciate e truffe</a> proviene da <a href="https://amministrazioniborsato.it">Amministrazioni Borsato Treviso</a>.</p>
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			</item>
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		<title>Opere di manutenzione straordinaria, doveri e responsabilità</title>
		<link>https://amministrazioniborsato.it/blog/2022/10/14/opere-di-manutenzione-straordinaria-doveri-e-responsabilita/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[decainformatica]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2022 07:24:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavori straordinari e bonus fiscali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>I lavori di&#160;manutenzione straordinaria&#160;in condominio sono ricorrente motivo di lite in quanto, sovente, da un lato, la decisione, ovvero la delibera per la loro esecuzione, avviene quando ormai la situazione di precarietà delle parti comuni, sulle quali occorre intervenire, ha comportato danni a singole proprietà, dall&#8217;altro non sempre l&#8217;impresa assolve alle obbligazioni assunte con il contratto di appalto a regola d&#8217;arte e con la diligenza dovuta dal professionista. In questo ambito, in un momento storico in cui le importanti e diverse detrazioni fiscali previste sino ad oggi hanno coinvolto molti condomini in ristrutturazioni, dalle facciate al tetto, il tema appare attuale, anche e soprattutto, al fine di comprendere quali azioni possono essere esperite dal condomino qualora subisca lesioni al proprio immobile e, in particolare, nei confronti di quale soggetto. A tal riguardo, è utile rammentare che, invero, come riconosciuto nella sentenza in commento, Tribunale di Napoli n.&#160;8430/2022, il condominio non può essere ritenuto estraneo a responsabilità qualora l&#8217;intervento non sia stato tempestivo per cui può aver concorso, con una condotta omissiva nel tempo e riferibile alla mancata manutenzione, alla causazione dei danni. Parimenti, non possiamo dimenticare che l&#8217;appaltatore assume una obbligazione di risultato, per cui è tenuto a predisporre i mezzi necessari e propedeutici ad una esecuzione dell&#8217;opera esente da vizi. Opere di manutenzione straordinaria, doveri e responsabilità del condominio e dell&#8217;appaltatore: la vicenda Nella fattispecie in esame, la vertenza interessa la richiesta risarcitoria avanzata da un condomino in considerazione delle lesioni alle pareti ed al soffitto che si sono presentate nella propria abitazione e riconducibili agli&#160;interventi di rifacimento del lastrico solare&#160;per cui sono stati convenuti in giudizio il condominio e la impresa esecutrice. Nel procedimento di primo grado, il Giudice di Pace ha ritenuto sussistenti i danni condannando in solido il condominio e l&#8217;appaltatore, previo esperimento di una consulenza tecnica d&#8217;ufficio (CTU) tesa ad accertare tanto lo stato del lastrico e dei suoi elementi che la adeguatezza o meno delle lavorazioni svolte. L&#8217;impresa appaltatrice ha promosso appello avanti al Tribunale, chiedendo la riforma della sentenza, motivando che le lesioni non sarebbero riconducibili alle sollecitazioni realizzate nel corso ed a causa dei lavori, ma per la tardività con cui il condominio ha provveduto ad assumere la determinazione di procedere con le opere di rimessa in pristino della impermeabilizzazione del lastrico di copertura. Il Tribunale ha ravvisato la infondatezza della censura sollevata, confermando la ragionevolezza e conformità al diritto della motivazione del Giudice di prime cure anche sulla base delle risultanze della CTU espletata. Condominio e tardiva manutenzione straordinaria Prima di trattare il profilo inerente la responsabilità dell&#8217;appaltatore, è opportuno sottolineare che il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è investito dell&#8217;obbligo di assumere tutte le misure necessarie, mediante delibera&#160;ad hoc, per impedire che dalle parti comuni possa derivare un pregiudizio agli stessi condomini o a terzi. Sul punto, in rispondenza e conformità al&#160;disposto di cui all&#8217;art. 2051 c.c., è confacente ribadire che, infatti, il condominio è chiamato a rispondere dei danni che possono essere cagionati dalle parti comuni alle proprietà esclusive dei condomini, o anche dei danni patiti da terzi, per omessa manutenzione. In proposito, è noto e pacifico che grava sul condominio il dovere di vigilanza e manutenzione delle parti comuni, tra cui ricade certamente il lastrico solare, dal cui inadempimento ed inosservanza deriva la responsabilità da cose in custodia, come espressamente indicato dalla citata norma, secondo cui&#160;«Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito». Ebbene, l&#8217;orientamento della Giurisprudenza, costante e consolidato in materia, ha, in molteplici occasioni, ricordato che&#160;«[&#8230;]qualora una porzione di proprietà esclusiva di un condomino subisca danni a causa di vizi delle parti comuni, il condominio risponde ai sensi dell&#8217;articolo 2051 del c.c. in qualità di custode dei beni e servizi comuni. A tale fine, il danneggiato deve fornire la prova del nesso di causalità tra la res in custodia e il danno subito[&#8230;]»&#160;(Tribunale Pordenone, 13/08/2020, n.440, conformi Tribunale Reggio Calabria sez. II, 10/05/2021, n.644; Tribunale Milano sez. IV, 10/05/2021, n.3939). Nella vicenda&#160;de qua, le risultanze della CTU hanno accertato e palesato che le lesioni contestate dal condomino sono&#160;«ascrivibili all&#8217;ossidazione dei ferri dovuta al non tempestivo intervento di ripristino dell&#8217;impermeabilizzazione del terrazzo di copertura»&#160;e, dunque, è imputabile al condominio una responsabilità, quanto meno concorrente con l&#8217;appaltatore, in quanto il ritardo nella esecuzione dei lavori al lastrico solare è stata concausa &#8211; come vedremo &#8211; del danno lamentato. Ulteriormente, per una ampia trattazione della questione, è appropriato rilevare che per il compimento di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il condominio ha l&#8217;obbligo di verificare l&#8217;adeguatezza della impresa alla quale si affidano i lavori con contratto di appalto in termini sia di competenze che qualifiche. Con il termine&#160;culpa in eligendo&#160;si intende richiamare il parametro di imputazione disciplinato dall&#8217;art. 2049 c.c., rubricato&#160;&#8220;Responsabilità dei padroni e committenti&#8221;,&#160;secondo cui&#160;«I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell&#8217;esercizio delle incombenze a cui sono adibiti». Il suddetto profilo concerne la valutazione della decisione compiuta dal condominio sulla scelta della impresa, o meglio, il preventivo accertamento dei requisiti della stessa a svolgere i lavori indicati nel contratto d&#8217;appalto. Qui, occorre dimostrare l&#8217;avvenuto conferimento di incarico in appalto ad una impresa inidonea ad effettuare le lavorazioni concordate affinché possa essere attribuita la responsabilità del condominio nella causazione di danni. Appaltatore e responsabilità per danni Venendo alla responsabilità dell&#8217;appaltatore, sappiamo che quest&#8217;ultimo, nell&#8217;esecuzione dei lavori appaltati, opera in autonomia, con propria organizzazione ed apprestando i mezzi a ciò necessari con modalità esecutive che devono rispondere alla diligenza professionale richiesta. Da ciò, ne consegue che, qualora durante ed a causa della effettuazione delle opere commissionate si verifichino danni a terzi, l&#8217;impresa esecutrice ne è responsabile. L&#8217;indirizzo della Giurisprudenza è concorde nel ritenere che&#160;«In tema di&#160;contratto di appalto e responsabilità&#160;con riguardo ai danni derivanti dall&#8217;esecuzione dello stesso, l&#8217;appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall&#8217;esecuzione dell&#8217;opera in quanto il medesimo esplica l&#8217;attività contrattualmente prevista in piena</p>
<p>L'articolo <a href="https://amministrazioniborsato.it/blog/2022/10/14/opere-di-manutenzione-straordinaria-doveri-e-responsabilita/">Opere di manutenzione straordinaria, doveri e responsabilità</a> proviene da <a href="https://amministrazioniborsato.it">Amministrazioni Borsato Treviso</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>I lavori di&nbsp;<strong>manutenzione straordinaria</strong>&nbsp;in condominio sono ricorrente motivo di lite in quanto, sovente, da un lato, la decisione, ovvero la delibera per la loro esecuzione, avviene quando ormai la situazione di precarietà delle parti comuni, sulle quali occorre intervenire, ha comportato danni a singole proprietà, dall&#8217;altro non sempre l&#8217;impresa assolve alle obbligazioni assunte con il contratto di appalto a regola d&#8217;arte e con la diligenza dovuta dal professionista.</p>



<p>In questo ambito, in un momento storico in cui le importanti e diverse detrazioni fiscali previste sino ad oggi hanno coinvolto molti condomini in ristrutturazioni, dalle facciate al tetto, il tema appare attuale, anche e soprattutto, al fine di comprendere quali azioni possono essere esperite dal condomino qualora subisca lesioni al proprio immobile e, in particolare, nei confronti di quale soggetto.</p>



<p>A tal riguardo, è utile rammentare che, invero, come riconosciuto nella sentenza in commento, Tribunale di Napoli n.&nbsp;<strong>8430/2022</strong>, il condominio non può essere ritenuto estraneo a responsabilità qualora l&#8217;intervento non sia stato tempestivo per cui può aver concorso, con una condotta omissiva nel tempo e riferibile alla mancata manutenzione, alla causazione dei danni.</p>



<p>Parimenti, non possiamo dimenticare che l&#8217;appaltatore assume una obbligazione di risultato, per cui è tenuto a predisporre i mezzi necessari e propedeutici ad una esecuzione dell&#8217;opera esente da vizi.</p>



<div style="height:16px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Opere di manutenzione straordinaria, doveri e responsabilità del condominio e dell&#8217;appaltatore: la vicenda</strong></h2>



<p>Nella fattispecie in esame, la vertenza interessa la richiesta risarcitoria avanzata da un condomino in considerazione delle lesioni alle pareti ed al soffitto che si sono presentate nella propria abitazione e riconducibili agli&nbsp;<strong>interventi di rifacimento del lastrico solare</strong>&nbsp;per cui sono stati convenuti in giudizio il condominio e la impresa esecutrice.</p>



<p>Nel procedimento di primo grado, il Giudice di Pace ha ritenuto sussistenti i danni condannando in solido il condominio e l&#8217;appaltatore, previo esperimento di una consulenza tecnica d&#8217;ufficio (CTU) tesa ad accertare tanto lo stato del lastrico e dei suoi elementi che la adeguatezza o meno delle lavorazioni svolte.</p>



<p>L&#8217;impresa appaltatrice ha promosso appello avanti al Tribunale, chiedendo la riforma della sentenza, motivando che le lesioni non sarebbero riconducibili alle sollecitazioni realizzate nel corso ed a causa dei lavori, ma per la tardività con cui il condominio ha provveduto ad assumere la determinazione di procedere con le opere di rimessa in pristino della impermeabilizzazione del lastrico di copertura.</p>



<p>Il Tribunale ha ravvisato la infondatezza della censura sollevata, confermando la ragionevolezza e conformità al diritto della motivazione del Giudice di prime cure anche sulla base delle risultanze della CTU espletata.</p>



<div style="height:16px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Condominio e tardiva manutenzione straordinaria</strong></h2>



<p>Prima di trattare il profilo inerente la responsabilità dell&#8217;appaltatore, è opportuno sottolineare che il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è investito dell&#8217;obbligo di assumere tutte le misure necessarie, mediante delibera&nbsp;<em>ad hoc</em>, per impedire che dalle parti comuni possa derivare un pregiudizio agli stessi condomini o a terzi.</p>



<p>Sul punto, in rispondenza e conformità al&nbsp;<strong>disposto di cui all&#8217;art. 2051 c.c.</strong>, è confacente ribadire che, infatti, il condominio è chiamato a rispondere dei danni che possono essere cagionati dalle parti comuni alle proprietà esclusive dei condomini, o anche dei danni patiti da terzi, per omessa manutenzione.</p>



<p>In proposito, è noto e pacifico che grava sul condominio il dovere di vigilanza e manutenzione delle parti comuni, tra cui ricade certamente il lastrico solare, dal cui inadempimento ed inosservanza deriva la responsabilità da cose in custodia, come espressamente indicato dalla citata norma, secondo cui&nbsp;<em>«Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».</em></p>



<p>Ebbene, l&#8217;orientamento della Giurisprudenza, costante e consolidato in materia, ha, in molteplici occasioni, ricordato che&nbsp;<em>«[&#8230;]qualora una porzione di proprietà esclusiva di un condomino subisca danni a causa di vizi delle parti comuni, il condominio risponde ai sensi dell&#8217;</em><strong><em>articolo 2051 del c.c. in qualità di custode dei beni e servizi comuni</em></strong><em>.</em></p>



<p><em>A tale fine, il danneggiato deve fornire la prova del nesso di causalità tra la res in custodia e il danno subito[&#8230;]»</em>&nbsp;(Tribunale Pordenone, 13/08/2020, n.440, conformi Tribunale Reggio Calabria sez. II, 10/05/2021, n.644; Tribunale Milano sez. IV, 10/05/2021, n.3939).</p>



<p>Nella vicenda&nbsp;<em>de qua</em>, le risultanze della CTU hanno accertato e palesato che le lesioni contestate dal condomino sono&nbsp;<em>«ascrivibili all&#8217;ossidazione dei ferri dovuta al non tempestivo intervento di ripristino dell&#8217;impermeabilizzazione del terrazzo di copertura»</em>&nbsp;e, dunque, è imputabile al condominio una responsabilità, quanto meno concorrente con l&#8217;appaltatore, in quanto il ritardo nella esecuzione dei lavori al lastrico solare è stata concausa &#8211; come vedremo &#8211; del danno lamentato.</p>



<p>Ulteriormente, per una ampia trattazione della questione, è appropriato rilevare che per il compimento di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il condominio ha l&#8217;obbligo di verificare l&#8217;adeguatezza della impresa alla quale si affidano i lavori con contratto di appalto in termini sia di competenze che qualifiche.</p>



<p>Con il termine&nbsp;<em>culpa in eligendo</em>&nbsp;si intende richiamare il parametro di imputazione disciplinato dall&#8217;art. 2049 c.c., rubricato&nbsp;<em>&#8220;Responsabilità dei padroni e committenti&#8221;,</em>&nbsp;secondo cui&nbsp;<em>«I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell&#8217;esercizio delle incombenze a cui sono adibiti».</em></p>



<p>Il suddetto profilo concerne la valutazione della decisione compiuta dal condominio sulla scelta della impresa, o meglio, il preventivo accertamento dei requisiti della stessa a svolgere i lavori indicati nel contratto d&#8217;appalto.</p>



<p>Qui, occorre dimostrare l&#8217;avvenuto conferimento di incarico in appalto ad una impresa inidonea ad effettuare le lavorazioni concordate affinché possa essere attribuita la responsabilità del condominio nella causazione di danni.</p>



<div style="height:16px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-appaltatore-e-responsabilita-per-danni"><strong>Appaltatore e responsabilità per danni</strong></h2>



<p>Venendo alla responsabilità dell&#8217;appaltatore, sappiamo che quest&#8217;ultimo, nell&#8217;esecuzione dei lavori appaltati, opera in autonomia, con propria organizzazione ed apprestando i mezzi a ciò necessari con modalità esecutive che devono rispondere alla diligenza professionale richiesta.</p>



<p>Da ciò, ne consegue che, qualora durante ed a causa della effettuazione delle opere commissionate si verifichino danni a terzi, l&#8217;impresa esecutrice ne è responsabile.</p>



<p>L&#8217;indirizzo della Giurisprudenza è concorde nel ritenere che&nbsp;<em>«In tema di&nbsp;</em><strong><em>contratto di appalto e responsabilità</em></strong><em>&nbsp;con riguardo ai danni derivanti dall&#8217;esecuzione dello stesso, l&#8217;appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall&#8217;esecuzione dell&#8217;opera in quanto il medesimo esplica l&#8217;attività contrattualmente prevista in piena autonomia, con propria organizzazione e a proprio rischio, con mezzi propri e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato.</em></p>



<p><em>Può configurarsi eccezionalmente una corresponsabilità del committente in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti dalla norma di cui all&#8217;articolo 2043 codice civile»</em>&nbsp;(<em>ex pluribus multis</em>&nbsp;Corte appello Roma sez. VIII, 3/02/2022, n. 751).</p>



<p>Nel caso che ha dato luogo alla sentenza in commento, la CTU ha verificato ed appurato che l&#8217;intervento di apposizione della guaina non è avvenuta a regola d&#8217;arte e, per tale motivo, ciò ha contribuito allo sviluppo delle infiltrazioni nell&#8217;immobile della condomina.</p>



<p>Al contempo, è doveroso rilevare che di tale circostanza il Giudice di prime cure ne ha dato ampia illustrazione nella motivazione della sentenza emanata, richiamando sia estratti della consulenza d&#8217;ufficio resa nel giudizio che delle prove testimoniali assunte.</p>



<p>Alla luce delle considerazioni riportate, appare giusto e coerente il rigetto dell&#8217;appello ed anche la statuizione di primo grado che ha condannato in solido il condominio e l&#8217;impresa al risarcimento dei danni.</p>



<p><br>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.condominioweb.com/opere-di-manutenzione-straordinaria-doveri-e-responsabilita-del-condominio-e.19810#2">Condominioweb</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://amministrazioniborsato.it/blog/2022/10/14/opere-di-manutenzione-straordinaria-doveri-e-responsabilita/">Opere di manutenzione straordinaria, doveri e responsabilità</a> proviene da <a href="https://amministrazioniborsato.it">Amministrazioni Borsato Treviso</a>.</p>
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		<item>
		<title>Bonus Facciate: errore irreparabile emettere la fattura con bonus facciate senza l&#8217;indicazione dello sconto in fattura</title>
		<link>https://amministrazioniborsato.it/blog/2022/07/23/bonus-facciate-errore-irreparabile-emettere-la-fattura-con-bonus-facciate-senza-lindicazione-dello-sconto-in-fattura/</link>
					<comments>https://amministrazioniborsato.it/blog/2022/07/23/bonus-facciate-errore-irreparabile-emettere-la-fattura-con-bonus-facciate-senza-lindicazione-dello-sconto-in-fattura/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[decainformatica]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2022 08:02:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavori straordinari e bonus fiscali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amministrazioniborsato.it/?p=5071</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mettiamo il caso che un&#8217;impresa edile abbia emesso il 27/12/2021, una fattura per bonus facciata&#160;senza lo&#160;sconto in fattura del 90%, e che&#160;il cliente abbia pagato via bonifico parlante il 10% dell&#8217;importo in data 31/12/2021. Il documento fiscale è sbagliato. È possibile sanarlo? L&#8217;impresa può procedere alla cessione del credito corrispondente allo sconto in fattura? L&#8217;Agenzia delle Entrate fornisce importanti indicazioni. Le soluzioni errate Non è per nulla utile l&#8217;emissione di una nota di credito e di una nuova fattura con data dicembre 2021, dietro pagamento di relative sanzioni per invio tardivo: il bonifico già eseguito dal cliente farebbe comunque riferimento a un&#8217;altra fattura. Inutile pure chiedere un nuovo pagamento perché sarebbe comunque datato 2022. Esiste una via d&#8217;uscita per sanare il documento? Non è possibile sanare il documento errato: questa la risposta dell&#8217;Agenzia delle Entrate (Risposta n. 385 del 20 luglio 2022). Con la circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020, risposta 5.3.4, è stato precisato che &#8220;Ai fini dell&#8217;applicazione della suddetta disposizione, per corrispettivo dovuto deve intendersi il valore totale della fattura, al lordo dell&#8217;IVA, e&#160;l&#8217;importo dello sconto non riduce la base imponibile e deve essere espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli&#160;interventi eseguiti&#8221;. Non avendo l&#8217;impresa indicato nella fattura emessa a fronte della prestazione resa, l&#8217;ammontare dello sconto pattuito, l&#8217;opzione per il contributo sotto forma di sconto non può considerarsi perfezionata, non essendovi stato peraltro il pagamento dei lavori per l&#8217;intero. Cosa è ancora possibile fare? Il cliente dovrà rinunciare allo sconto in fattura. Tuttavia il cliente potrà recuperare il 10% delle spese sostenute nel 2021&#160;(corrispondente al bonifico &#8220;parlante&#8221; effettuato il 31 dicembre 2021 pari al 10% della fattura emessa in modo erroneo dall&#8217;impresa il 27 dicembre 2021)&#160;tramite utilizzo diretto della detrazione dall&#8217;imposta lorda nella misura del 90% nella dichiarazione dei redditi relativa al 2021. Il restante 90% del corrispettivo documentato con la citata fattura,&#160;se pagato entro il 2022: a) potrà essere portato in detrazione direttamente dal cliente&#160;nella dichiarazione dei redditi relativa all&#8217;anno d&#8217;imposta 2022 &#8211; dall&#8217;imposta lorda nella misura del 60% (cfr. articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) b) ceduto ad altri soggetti,&#160;compresi gli intermediari finanziari, nella misura corrispondente alla detrazione spettante, previa opzione per la cessione del credito. Fonte:&#160;condominioweb</p>
<p>L'articolo <a href="https://amministrazioniborsato.it/blog/2022/07/23/bonus-facciate-errore-irreparabile-emettere-la-fattura-con-bonus-facciate-senza-lindicazione-dello-sconto-in-fattura/">Bonus Facciate: errore irreparabile emettere la fattura con bonus facciate senza l&#8217;indicazione dello sconto in fattura</a> proviene da <a href="https://amministrazioniborsato.it">Amministrazioni Borsato Treviso</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Mettiamo il caso che un&#8217;impresa edile abbia emesso il 27/12/2021, una fattura per bonus facciata&nbsp;<strong>senza lo&nbsp;sconto in fattura del 90%</strong>, e che&nbsp;<strong>il cliente abbia pagato via bonifico parlante il 10% dell&#8217;importo in data 31/12/2021</strong>.</p>



<p>Il documento fiscale è sbagliato. È possibile sanarlo? L&#8217;impresa può procedere alla cessione del credito corrispondente allo sconto in fattura?</p>



<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate fornisce importanti indicazioni.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-le-soluzioni-errate">Le soluzioni errate</h2>



<p>Non è per nulla utile l&#8217;emissione di una nota di credito e di una nuova fattura con data dicembre 2021, dietro pagamento di relative sanzioni per invio tardivo: il bonifico già eseguito dal cliente farebbe comunque riferimento a un&#8217;altra fattura.</p>



<p>Inutile pure chiedere un nuovo pagamento perché sarebbe comunque datato 2022.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-esiste-una-via-d-uscita-per-sanare-il-documento">Esiste una via d&#8217;uscita per sanare il documento?</h2>



<figure class="wp-block-pullquote has-small-font-size" id="h-non-e-possibile-sanare-il-documento-errato-questa-la-risposta-dell-agenzia-delle-entrate-risposta-n-385-del-20-luglio-2022"><blockquote><p><strong><em>Non è possibile sanare il documento errato: questa la risposta dell&#8217;Agenzia delle Entrate (Risposta n. 385 del 20 luglio 2022).</em></strong></p></blockquote></figure>



<p><strong>Con la circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020, risposta 5.3.4, è stato precisato che &#8220;Ai fini dell&#8217;applicazione della suddetta disposizione, per corrispettivo dovuto deve intendersi il valore totale della fattura, al lordo dell&#8217;IVA, e&nbsp;l&#8217;importo dello sconto non riduce la base imponibile e deve essere espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli&nbsp;interventi eseguiti&#8221;.</strong></p>



<p>Non avendo l&#8217;impresa indicato nella fattura emessa a fronte della prestazione resa, l&#8217;ammontare dello sconto pattuito, l&#8217;opzione per il contributo sotto forma di sconto non può considerarsi perfezionata, non essendovi stato peraltro il pagamento dei lavori per l&#8217;intero.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-cosa-e-ancora-possibile-fare">Cosa è ancora possibile fare?</h2>



<p>Il cliente dovrà rinunciare allo sconto in fattura.</p>



<p><strong>Tuttavia il cliente potrà recuperare il 10% delle spese sostenute nel 2021</strong>&nbsp;(corrispondente al bonifico &#8220;parlante&#8221; effettuato il 31 dicembre 2021 pari al 10% della fattura emessa in modo erroneo dall&#8217;impresa il 27 dicembre 2021)&nbsp;<strong>tramite utilizzo diretto della detrazione dall&#8217;imposta lorda nella misura del 90% nella dichiarazione dei redditi relativa al 2021.</strong></p>



<p><strong>Il restante 90% del corrispettivo documentato con la citata fattura</strong>,&nbsp;<strong>se pagato entro il 2022</strong>:</p>



<p><strong>a) potrà essere portato in detrazione direttamente dal cliente</strong>&nbsp;nella dichiarazione dei redditi relativa all&#8217;anno d&#8217;imposta 2022 &#8211; dall&#8217;imposta lorda nella misura del 60% (cfr. articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)</p>



<p><strong>b) ceduto ad altri soggetti,</strong>&nbsp;compresi gli intermediari finanziari, nella misura corrispondente alla detrazione spettante, previa opzione per la cessione del credito.</p>



<p><br>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.condominioweb.com/bonus-facciate-errore-irreparabile-emettere-la-fattura-con-bonus-facciate.19566">condominioweb</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://amministrazioniborsato.it/blog/2022/07/23/bonus-facciate-errore-irreparabile-emettere-la-fattura-con-bonus-facciate-senza-lindicazione-dello-sconto-in-fattura/">Bonus Facciate: errore irreparabile emettere la fattura con bonus facciate senza l&#8217;indicazione dello sconto in fattura</a> proviene da <a href="https://amministrazioniborsato.it">Amministrazioni Borsato Treviso</a>.</p>
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		<title>Superbonus per il condominio, come funziona e le ultime novità</title>
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		<dc:creator><![CDATA[decainformatica]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 07:24:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavori straordinari e bonus fiscali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le ultime notizie&#160;parlano chiaro: non ci sarà una&#160;proroga per il superbonus 110. Ma almeno per il&#160;condominio&#160; si può tirare un sospiro di sollievo perché la&#160;scadenza&#160;dei lavori sulle&#160;parti comuni&#160;è prevista per il&#160;31 dicembre 2023.&#160;Ma vediamo&#160;come funziona&#160;il superbonus 110 nel caso di un condominio, con&#160;le&#160;ultime novità Come funziona il superbonus 110 in condominio? Il superbonus 110 in condominio è una detrazione delle spese sostenute sulle parti comuni degli edifici condominiali. L&#8217;aliquota della detrazione è uguale 110% per i lavori&#160;effettuati fino al 31 dicembre 2023,&#160;al 70% per gli interventi effeettuati fino al&#160;31 dicembre 2024&#160;e&#160;scende al 65% nel 2025. Come alternativa alla detrazione in dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono optare: per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo&#160;non superiore al corrispettivo stesso,&#160;anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. per la cessione di un credito d’imposta,&#160;corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, s Cosa succede se un condominio non vuole fare il 110? La legge di conversione del decreto Rilancio prevede che l&#8217;approvazione degli interventi rientranti nel superbonus 110 sono validi se approvate con un numero di voti che rappresenti&#160;la maggioranza degli intervenuti&#160;e almeno un&#160;terzo del valore dell&#8217;edificio. Quando scade superbonus 110&#160;per i condomini? La scadenza del 110 per i condomini è diversa dalla scadenza prevista per gli altri immobili. Infatti è prevista una scadenza al 31 dicembre 2013 per il superbonus nel condominio e sugli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distantamente accatastate anche se di proprietà di persone fisiche.&#160; La proroga del superbonus 110 esiste anche per il 2024 ma con un&#8217;aliquota decrescente del 65% e&#160;nel 2025 con un&#8217;aliquota del 65% Condominio con abusi edilizi Secondo la risposta fornita da un esperto del&#160;Sole 24 Ore&#160;a un lettore, la presenza di eventuali abusi edilizi nelle singole unità abitative non preclude&#160;l&#8217;accesso al superbonus 110%&#160;per interventi effettuati sulle parti comuni del conodominio. Sia nel caso di interventi&#160;trainanti che trainati. Fonte: Idealista</p>
<p>L'articolo <a href="https://amministrazioniborsato.it/blog/2022/07/07/superbonus-per-il-condominio-come-funziona-e-le-ultime-novita/">Superbonus per il condominio, come funziona e le ultime novità</a> proviene da <a href="https://amministrazioniborsato.it">Amministrazioni Borsato Treviso</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Le ultime notizie&nbsp;</strong>parlano chiaro: non ci sarà una&nbsp;<strong>proroga per il superbonus 110</strong>. Ma almeno per il&nbsp;<strong>condominio</strong>&nbsp; si può tirare un sospiro di sollievo perché la&nbsp;<strong>scadenza</strong>&nbsp;dei lavori sulle&nbsp;<strong>parti comuni&nbsp;</strong>è prevista per il&nbsp;<strong>31 dicembre 2023.</strong>&nbsp;Ma vediamo&nbsp;<strong>come funziona&nbsp;</strong>il superbonus 110 nel caso di un condominio, con&nbsp;le&nbsp;<strong>ultime novità</strong></p>



<div style="height:39px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading" id="simple-table-of-contents-1">Come funziona il superbonus 110 in condominio?</h2>



<p>Il superbonus 110 in condominio è una detrazione delle spese sostenute sulle parti comuni degli edifici condominiali. L&#8217;aliquota della detrazione è uguale 110% per i lavori&nbsp;<strong>effettuati fino al 31 dicembre 2023,</strong>&nbsp;al 70% per gli interventi effeettuati fino al&nbsp;<strong>31 dicembre 2024</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>scende al 65% nel 2025.</strong></p>



<p>Come alternativa alla detrazione in dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono optare:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo&nbsp;<strong>non superiore al corrispettivo stesso,&nbsp;</strong>anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati.</li><li><strong>per la cessione di un credito d’imposta,</strong>&nbsp;corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, s</li></ul>



<div style="height:39px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading" id="simple-table-of-contents-2">Cosa succede se un condominio non vuole fare il 110?</h2>



<p>La legge di conversione del decreto Rilancio prevede che l&#8217;approvazione degli interventi rientranti nel superbonus 110 sono validi se approvate con un numero di voti che rappresenti&nbsp;<strong>la maggioranza degli intervenuti</strong>&nbsp;e almeno un&nbsp;<strong>terzo del valore dell&#8217;edificio.</strong></p>



<div style="height:39px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading" id="simple-table-of-contents-3">Quando scade superbonus 110&nbsp;per i condomini?</h2>



<p>La scadenza del 110 per i condomini è diversa dalla scadenza prevista per gli altri immobili. Infatti è prevista una scadenza al 31 dicembre 2013 per il superbonus nel condominio e sugli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distantamente accatastate anche se di proprietà di persone fisiche.&nbsp;</p>



<p>La proroga del superbonus 110 esiste anche per il 2024 ma con un&#8217;aliquota decrescente del 65% e&nbsp;<strong>nel 2025 con un&#8217;aliquota del 65%</strong></p>



<div style="height:39px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading" id="simple-table-of-contents-4">Condominio con abusi edilizi</h2>



<p>Secondo la risposta fornita da un esperto del&nbsp;<strong>Sole 24 Ore</strong>&nbsp;a un lettore, la presenza di eventuali abusi edilizi nelle singole unità abitative non preclude&nbsp;<strong>l&#8217;accesso al superbonus 110%&nbsp;</strong>per interventi effettuati sulle parti comuni del conodominio. Sia nel caso di interventi&nbsp;<strong>trainanti che trainati.</strong></p>



<p></p>



<div style="height:39px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Fonte: <a href="https://www.idealista.it/news/finanza/fisco/2022/07/05/159795-superbonus-condominio" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Idealista</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://amministrazioniborsato.it/blog/2022/07/07/superbonus-per-il-condominio-come-funziona-e-le-ultime-novita/">Superbonus per il condominio, come funziona e le ultime novità</a> proviene da <a href="https://amministrazioniborsato.it">Amministrazioni Borsato Treviso</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Superbonus 110%: una maxi circolare Vademecum dell&#8217;Agenzia delle Entrate</title>
		<link>https://amministrazioniborsato.it/blog/2022/06/24/superbonus-110-una-maxi-circolare-vademecum-dellagenzia-delle-entrate/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[decainformatica]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2022 17:14:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavori straordinari e bonus fiscali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate ha pubblicato&#160;la circolare 23 giugno 2022, n. 23/E, avente ad oggetto &#8220;Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 &#8211; Ulteriori chiarimenti&#8221;. Si tratta di&#160;un vero e proprio vademecum&#160;di 130 pagine costituito da sei capitoli. La Struttura è la seguente: 1.&#160;SOGGETTI CHE POSSONO FRUIRE DEL SUPERBONUS 2.&#160;EDIFICI INTERESSATI 3.&#160;TIPOLOGIE DI INTERVENTI 4.&#160;SPESE AMMESSE ALLA DETRAZIONE 5.&#160;OPZIONE PER LO SCONTO IN FATTURA O PER LA CESSIONE DEL CREDITO IN ALTERNATIVA ALLE DETRAZIONI 6.&#160;ADEMPIMENTI PROCEDURALI Infine sono presenti&#160;ALLEGATI&#160;&#8211;&#160;LEGENDA &#8211; APPENDICE La circolare n. 23/E, quindi, riassume tutti i chiarimenti resi finora in tema di Superbonus: dalla platea dei beneficiari agli edifici interessati, dal tipo di interventi alle spese ammesse alla detrazione. In particolare la circolare fornisce un quadro riassuntivo dei chiarimenti resi in tema di Superbonus, sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico, l&#8217;Ente Nazionale per l&#8217;Energia e l&#8217;Ambiente (Enea) e la Commissione consultiva costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il documento&#160;tiene conto di tutte le risposte fornite alle istanze di interpello&#160;presentate dai contribuenti e&#160;commenta le più recenti modifiche normative. In ogni caso è presente&#160;una tabella sinottica orizzonte temporale. A tale proposito il Superbonus si applica alle spese sostenute entro il: 30 giugno 2022&#160;dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nell&#8217;apposito registro (articolo 5, comma 2, lettera c), Dlgs n. 242/1999), limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. Per tali enti infatti non è stata prevista alcuna proroga 30 settembre 2022&#160;per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell&#8217;esercizio di attività di impresa, arte o professione, ovvero per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell&#8217;intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati 30 giugno 2023&#160;dagli Iacp comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società, che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di &#8220;in house providing&#8220;, per gli interventi di risparmio energetico e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa ovvero per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che al 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60%o dell&#8217;intervento complessivo; 31 dicembre 2025&#160;dalle Onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale, iscritte negli appositi registri 31 dicembre 2025&#160;dalle persone fisiche, al di fuori dell&#8217;esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024; 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025) 31 dicembre 2025&#160;dai condomìni, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024; 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025). Fonte:&#160;condominioweb</p>
<p>L'articolo <a href="https://amministrazioniborsato.it/blog/2022/06/24/superbonus-110-una-maxi-circolare-vademecum-dellagenzia-delle-entrate/">Superbonus 110%: una maxi circolare Vademecum dell&#8217;Agenzia delle Entrate</a> proviene da <a href="https://amministrazioniborsato.it">Amministrazioni Borsato Treviso</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate ha pubblicato&nbsp;<strong>la circolare 23 giugno 2022, n. 23/E</strong>, avente ad oggetto &#8220;Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 &#8211; Ulteriori chiarimenti&#8221;.</p>



<p>Si tratta di&nbsp;<strong>un vero e proprio vademecum</strong>&nbsp;di 130 pagine costituito da sei capitoli.</p>



<p>La Struttura è la seguente:</p>



<p>1.&nbsp;<strong>SOGGETTI CHE POSSONO FRUIRE DEL SUPERBONUS</strong></p>



<p>2.&nbsp;<strong>EDIFICI INTERESSATI</strong></p>



<p>3.&nbsp;<strong>TIPOLOGIE DI INTERVENTI</strong></p>



<p>4.&nbsp;<strong>SPESE AMMESSE ALLA DETRAZIONE</strong></p>



<p>5.&nbsp;<strong>OPZIONE PER LO SCONTO IN FATTURA O PER LA CESSIONE DEL CREDITO IN ALTERNATIVA ALLE DETRAZIONI</strong></p>



<p>6.&nbsp;<strong>ADEMPIMENTI PROCEDURALI</strong></p>



<p>Infine sono presenti&nbsp;<strong>ALLEGATI</strong>&nbsp;&#8211;&nbsp;<strong>LEGENDA &#8211; APPENDICE</strong></p>



<p>La circolare n. 23/E, quindi, riassume tutti i chiarimenti resi finora in tema di Superbonus: dalla platea dei beneficiari agli edifici interessati, dal tipo di interventi alle spese ammesse alla detrazione.</p>



<p><strong>In particolare la circolare fornisce un quadro riassuntivo dei chiarimenti resi in tema di Superbonus</strong>, sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico, l&#8217;Ente Nazionale per l&#8217;Energia e l&#8217;Ambiente (Enea) e la Commissione consultiva costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.</p>



<p>Il documento&nbsp;<strong>tiene conto di tutte le risposte fornite alle istanze di interpello</strong>&nbsp;presentate dai contribuenti e&nbsp;<strong>commenta le più recenti modifiche normative.</strong></p>



<p>In ogni caso è presente&nbsp;<strong>una tabella sinottica orizzonte temporale</strong>. A tale proposito il Superbonus si applica alle spese sostenute entro il:</p>



<ul class="wp-block-list"><li><strong>30 giugno 2022</strong>&nbsp;dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nell&#8217;apposito registro (articolo 5, comma 2, lettera c), Dlgs n. 242/1999), limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.</li></ul>



<p>Per tali enti infatti non è stata prevista alcuna proroga</p>



<ul class="wp-block-list"><li><strong>30 settembre 2022</strong>&nbsp;per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell&#8217;esercizio di attività di impresa, arte o professione, ovvero per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell&#8217;intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati</li><li><strong>30 giugno 2023</strong>&nbsp;dagli Iacp comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società, che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di &#8220;<em>in house providing</em>&#8220;, per gli interventi di risparmio energetico e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa ovvero per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che al 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60%o dell&#8217;intervento complessivo;</li><li><strong>31 dicembre 2025</strong>&nbsp;dalle Onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale, iscritte negli appositi registri</li><li><strong>31 dicembre 2025</strong>&nbsp;dalle persone fisiche, al di fuori dell&#8217;esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024; 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025)</li><li><strong>31 dicembre 2025</strong>&nbsp;dai condomìni, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024; 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025).</li></ul>



<div style="height:14px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<div class="wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex">
<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-white-color has-text-color has-background" href="http://amministrazioniborsato.it/wp-content/uploads/2022/06/a-Circolare-superbonus-Agenzia-Entrate-23-E-del-23-06-2022.pdf" style="background-color:#358fc3" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Scarica</strong>&nbsp;Circolare superbonus Agenzia Entrate 23 E del 23.06.2022</a></div>
</div>



<div style="height:12px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.condominioweb.com/superbonus-una-maxi-circolare-vademecum-dellagenzia-delle-entrate.19480#2">condominioweb</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://amministrazioniborsato.it/blog/2022/06/24/superbonus-110-una-maxi-circolare-vademecum-dellagenzia-delle-entrate/">Superbonus 110%: una maxi circolare Vademecum dell&#8217;Agenzia delle Entrate</a> proviene da <a href="https://amministrazioniborsato.it">Amministrazioni Borsato Treviso</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>Ecco i nuovi codici per compensare crediti relativi a sconto o cessione di bonus edilizi</title>
		<link>https://amministrazioniborsato.it/blog/2022/03/15/ecco-i-nuovi-codici-per-compensare-crediti-relativi-a-sconto-o-cessione-di-bonus-edilizi/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[chiaradanesin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 17:06:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavori straordinari e bonus fiscali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amministrazioniborsato.it/?p=4425</guid>

					<description><![CDATA[<p>Come è noto&#160;per i bonus relativi&#160;al recupero del patrimonio edilizio, per l&#8217;efficientamento energetico, l&#8217;adozione di misure antisismiche, il restauro delle facciate, le installazioni di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici e di impianti fotovoltaici e per i lavori tesi al superamento e all&#8217;eliminazione delle barriere architettoniche&#160;la detrazione maturata può essere fruita anche sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto&#160;(anticipato dai fornitori e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d&#8217;imposta, con possibilità di ulteriore cessione dello stesso credito o&#160;tramite la cessione del credito ad altri soggetti&#160;(compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari). A tale proposito merita di essere segnalato che con la&#160;Risoluzione n. 12/E del 14 marzo 2022&#160;l&#8217;Agenzia delle Entrate&#160;istituisce i codici tributo&#160;per l&#8217;utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati (ai sensi dell&#8217;articolo 121 del DL 19 maggio 2020, n. 34) con comunicazioni delle opzioni inviate all&#8217;Agenzia delle Entrate. Questi nuovi codici sono utilizzati per identificare i crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate all&#8217;Agenzia a decorrere dal 17 febbraio 2022, mentre per i crediti derivanti dalle opzioni comunicate fino al 16 febbraio restano validi i codici istituiti con la&#160;Risoluzione. n. 83/2020. Tenuto conto dei recenti interventi normativi che hanno modificato la disciplina, nel caso della cessione del credito rispetto allo sconto in fattura, e alla necessità sorta di distinguere le due fattispecie, i codici di tributo istituiti la Risoluzione n. 12 sono i seguenti: &#8220;7701&#8221;&#160;denominato &#8220;CESSIONE CREDITO &#8211; SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 &#8211; art. 121 DL n. 34/2020&#8220; &#8220;7702&#8221;&#160;denominato &#8220;CESSIONE CREDITO &#8211; ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR &#8211; art. 121 DL n. 34/2020&#8220; &#8220;7703&#8221;&#160;denominato &#8220;CESSIONE CREDITO &#8211; SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 &#8211; art. 121 DL n. 34/2020&#8220; &#8220;7704&#8221;&#160;denominato &#8220;CESSIONE CREDITO &#8211; COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 &#8211; art. 121 DL n. 34/2020&#8220; &#8220;7705&#8221;&#160;denominato &#8220;CESSIONE CREDITO &#8211; BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 &#8211; art. 121 DL n. 34/2020&#8220; &#8220;7706&#8221;&#160;denominato &#8220;CESSIONE CREDITO &#8211; RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR &#8211; art. 121 DL n. 34/2020&#8220; &#8220;7707&#8221;&#160;denominato &#8220;CESSIONE CREDITO &#8211; ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 &#8211; art. 121 DL n. 34/2020&#8220; &#8220;7711&#8221;&#160;denominato &#8220;SCONTO &#8211; SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 &#8211; art. 121 DL n. 34/2020&#8220; &#8220;7712&#8221;&#160;denominato &#8220;SCONTO &#8211; ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR &#8211; art. 121 DL n. 34/2020&#8220; &#8220;7713&#8221;&#160;denominato &#8220;SCONTO &#8211; SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 &#8211; art. 121 DL n. 34/2020&#8220; &#8220;7714&#8221;&#160;denominato &#8220;SCONTO &#8211; COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 &#8211; art. 121 DL n. 34/2020&#8220; &#8220;7715&#8221;&#160;denominato &#8220;SCONTO &#8211; BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 &#8211; art. 121 DL n. 34/2020&#8220; &#8220;7716&#8221;&#160;denominato &#8220;SCONTO &#8211; RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR &#8211; art. 121 DL n. 34/2020&#8220; &#8220;7717&#8221;&#160;denominato &#8220;SCONTO &#8211; ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 &#8211; art. 121 DL n. 34/2020&#8220;. I codici vanno esposti nella sezione &#8220;Erario&#8221;,&#160;in corrispondenza delle somme indicate nella colonna &#8220;importi a credito compensati&#8221;, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna &#8220;importi a debito versati&#8221;. L&#8217;Agenzia evidenzia che&#160;nel campo &#8220;anno di riferimento&#8221; del modello F24 va indicato l&#8217;anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato &#8220;AAAA&#8221;. Fonte:&#160;condominioweb</p>
<p>L'articolo <a href="https://amministrazioniborsato.it/blog/2022/03/15/ecco-i-nuovi-codici-per-compensare-crediti-relativi-a-sconto-o-cessione-di-bonus-edilizi/">Ecco i nuovi codici per compensare crediti relativi a sconto o cessione di bonus edilizi</a> proviene da <a href="https://amministrazioniborsato.it">Amministrazioni Borsato Treviso</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Come è noto&nbsp;<strong>per i bonus relativi</strong>&nbsp;al recupero del patrimonio edilizio, per l&#8217;<strong><u>efficientamento energetico</u></strong>, l&#8217;adozione di misure antisismiche, il restauro delle facciate, le installazioni di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici e di impianti fotovoltaici e per i lavori tesi al superamento e all&#8217;eliminazione delle barriere architettoniche&nbsp;<strong>la detrazione maturata può essere fruita anche sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto</strong>&nbsp;(anticipato dai fornitori e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d&#8217;imposta, con possibilità di ulteriore cessione dello stesso credito o&nbsp;<strong>tramite la cessione del credito ad altri soggetti</strong>&nbsp;(compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari).</p>



<p>A tale proposito merita di essere segnalato che con la&nbsp;<strong>Risoluzione n. 12/E del 14 marzo 2022</strong>&nbsp;l&#8217;Agenzia delle Entrate&nbsp;<strong>istituisce i codici tributo</strong>&nbsp;per l&#8217;utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati (ai sensi dell&#8217;articolo 121 del DL 19 maggio 2020, n. 34) con comunicazioni delle opzioni inviate all&#8217;Agenzia delle Entrate.</p>



<p>Questi nuovi codici sono utilizzati per identificare i crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate all&#8217;Agenzia a decorrere dal 17 febbraio 2022, mentre per i crediti derivanti dalle opzioni comunicate fino al 16 febbraio restano validi i codici istituiti con la&nbsp;<strong>Risoluzione. n. 83/2020</strong>.</p>



<p><strong>Tenuto conto dei recenti interventi normativi che hanno modificato la disciplina</strong>, nel caso della cessione del credito rispetto allo sconto in fattura, e alla necessità sorta di distinguere le due fattispecie, i codici di tributo istituiti la Risoluzione n. 12 sono i seguenti:</p>



<ul class="wp-block-list"><li><strong>&#8220;7701&#8221;</strong>&nbsp;denominato &#8220;<em>CESSIONE CREDITO &#8211; SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 &#8211; art. 121 DL n. 34/2020</em>&#8220;</li><li><strong>&#8220;7702&#8221;</strong>&nbsp;denominato &#8220;<em>CESSIONE CREDITO &#8211; ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR &#8211; art. 121 DL n. 34/2020</em>&#8220;</li><li><strong>&#8220;7703&#8221;</strong>&nbsp;denominato &#8220;<em>CESSIONE CREDITO &#8211; SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 &#8211; art. 121 DL n. 34/2020</em>&#8220;</li><li><strong>&#8220;7704&#8221;</strong>&nbsp;denominato &#8220;<em>CESSIONE CREDITO &#8211; COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 &#8211; art. 121 DL n. 34/2020</em>&#8220;</li><li><strong>&#8220;7705&#8221;</strong>&nbsp;denominato &#8220;<em>CESSIONE CREDITO &#8211; BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 &#8211; art. 121 DL n. 34/2020</em>&#8220;</li><li><strong>&#8220;7706&#8221;</strong>&nbsp;denominato &#8220;<em>CESSIONE CREDITO &#8211; RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR &#8211; art. 121 DL n. 34/2020</em>&#8220;</li><li><strong>&#8220;7707&#8221;</strong>&nbsp;denominato &#8220;<em>CESSIONE CREDITO &#8211; ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 &#8211; art. 121 DL n. 34/2020</em>&#8220;</li><li><strong>&#8220;7711&#8221;</strong>&nbsp;denominato &#8220;<em>SCONTO &#8211; SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 &#8211; art. 121 DL n. 34/2020</em>&#8220;</li><li><strong>&#8220;7712&#8221;</strong>&nbsp;denominato &#8220;<em>SCONTO &#8211; ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR &#8211; art. 121 DL n. 34/2020</em>&#8220;</li><li><strong>&#8220;7713&#8221;</strong>&nbsp;denominato &#8220;<em>SCONTO &#8211; SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 &#8211; art. 121 DL n. 34/2020</em>&#8220;</li><li><strong>&#8220;7714&#8221;</strong>&nbsp;denominato &#8220;<em>SCONTO &#8211; COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 &#8211; art. 121 DL n. 34/2020</em>&#8220;</li><li><strong>&#8220;7715&#8221;</strong>&nbsp;denominato &#8220;<em>SCONTO &#8211; BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 &#8211; art. 121 DL n. 34/2020</em>&#8220;</li><li><strong>&#8220;7716&#8221;</strong>&nbsp;denominato &#8220;<em>SCONTO &#8211; RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR &#8211; art. 121 DL n. 34/2020</em>&#8220;</li><li><strong>&#8220;7717&#8221;</strong>&nbsp;denominato &#8220;<em>SCONTO &#8211; ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 &#8211; art. 121 DL n. 34/2020</em>&#8220;.</li></ul>



<p><strong>I codici vanno esposti nella sezione &#8220;Erario&#8221;,</strong>&nbsp;in corrispondenza delle somme indicate nella colonna &#8220;importi a credito compensati&#8221;, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna &#8220;importi a debito versati&#8221;.</p>



<p>L&#8217;Agenzia evidenzia che&nbsp;<strong>nel campo &#8220;anno di riferimento&#8221; del modello F24 va indicato l&#8217;anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato &#8220;AAAA&#8221;</strong>.</p>



<p><br>Fonte:&nbsp;condominioweb</p>
<p>L'articolo <a href="https://amministrazioniborsato.it/blog/2022/03/15/ecco-i-nuovi-codici-per-compensare-crediti-relativi-a-sconto-o-cessione-di-bonus-edilizi/">Ecco i nuovi codici per compensare crediti relativi a sconto o cessione di bonus edilizi</a> proviene da <a href="https://amministrazioniborsato.it">Amministrazioni Borsato Treviso</a>.</p>
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		<title>Superbonus 110% e Altri interventi di Riqualificazione, Novità e Responsabilità.</title>
		<link>https://amministrazioniborsato.it/blog/2022/01/25/superbonus-110-2/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[chiaradanesin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 11:52:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavori straordinari e bonus fiscali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La legge di bilancio 2022 ha confermato il Superbonus, prorogandone i termini con alcune modifiche che riguarderanno la tipologia di interventi, i beneficiari, e l&#8217;aliquota fiscale che in taluni casi si abbasserà. Nello specifico, per gli interventi da effettuarsi su&#160;condomini ed edifici plurifamiliari da 2 a 4 u.i. possedute da persona o più persone fisiche&#160;compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all&#8217;articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR 380/2001, la detrazione fiscale sarà al: 110% fino al 31 dicembre 2023 (fino al 31 dicembre 2025 solo per aree terremotate); 70% per il 2024; 65% per il 2025. Per gli interventi effettuati invece dalle&#160;persone fisiche su edifici unifamiliari&#160;è confermata la detrazione al&#160;110% fino al 31 dicembre 2022&#160;purchè alla data del 30 giugno 2022 sia stato realizzato il 30% dei lavori. Per gli interventi effettuati da&#160;IACP e Cooperative a proprietà indivisa&#160;è confermata la detrazione al&#160;110% fino al 31 dicembre 2023&#160;purchè alla data del 30 giugno 2023 sia stato realizzato almeno il 60% dell&#8217;intervento complessivo (in caso contrario, detrazione valida solo fino al 30 giugno 2023). Per gli interventi effettuati da&#160;Onlus, Associazione di promozione sociale, Organizzazioni di volontariato&#160;è confermata la detrazione al&#160;110% fino al 31 dicembre 2023. La legge di bilancio 2022 ha prorogato anche lo&#160;sconto in fattura e la cessione del credito&#160;per il superbonus 110 fino al 31 dicembre 2025.&#160;Per i bonus &#8220;ordinari&#8221;&#160;(quindi bonus ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus, bonus facciate e per l&#8217;installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici),&#160;anch&#8217;essi prorogati, sconto in fattura e cessione del credito solo fino al 31 dicembre 2024. Modificato anche il periodo temporale per l&#8217;applicazione del cosiddetto &#8216;bonus facciate&#8217;, ora esteso a tutto il 2022&#160;per le spese finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna di specifiche categorie di edifici, riducendo dal 90 al 60 la percentuale di detraibilità. In particolare, la detraibilità dall&#8217;imposta lorda per le spese documentate relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968,&#160;è ridotta dal 90 al 60%. Superbonus 110%: ricordiamo i requisiti di accesso Non dimenticate che per poter usufruite del SuperBonus al 110% sono richiesti alcuni requisitidi accesso o per meglio dire dei vincoli: il bonus viene erogato solo se garantisce un&#160;miglioramento di almeno 2 classi energetiche&#160;e, se non possibile, di una sola ma la più alta raggiungibile. L&#8217;aumento delle classi energetiche deve essere certificato da un&#160;Attestato di prestazione energetica&#160;(APE) rilasciato da un tecnico abilitato il bonus viene erogato se gli interventi contribuiscono alla riduzione del rischio sismico. In questo caso l&#8217;unico requisito richiesto è che le abitazioni si trovino nella zona sismica 1, 2 o 3. Importante sottolineare che in caso di adeguamento antismico è possibile usufruire di una detrazione del 90% sull&#8217;acquisto di una polizza assicurativa anticalamità. OBBLIGHI DELL&#8217;AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO Uno degli adempimenti in capo all&#8217;amministratore, in qualità di committente dei lavori edili, è la&#160;verifica dei requisiti tecnico professionali&#160;dei fornitori, reso obbligatorio dal Testo Unico per la sicurezza (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). Per idoneità tecnico-professionale si intende&#160;il possesso di capacità organizzative, nonchè la disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare. (Art.89, lett. l, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, T.U. Sicurezza sul lavoro) Quello che si chiede al Committente nell&#8217;affidare i lavori a imprese o lavoratori autonomi è di operare una verifica non solo formale ma seria e sostanziale, non realizzata solo in un&#8217;ottica economica. E&#8217; quindi fondamentale che il committente, affidandosi ad un&#8217;impresa qualificata, scenda nel merito anche di&#160;specifiche qualifiche e conoscenze tecniche&#160;che questa deve possedere, come ad esempio&#160;corsi specifici di formazione&#160;(ponteggi, preposti, etc&#8230;) o&#160;abilitazioni a conduzione di attrezzature particolari&#160;(macchine movimento terra, gru, gru su autocarro, etc..). Se l&#8217;impresa non ha una buona organizzazione per l&#8217;esecuzione dei lavori, idonei mezzi di produzione e di personale qualificato, c&#8217;è una forte probabilità che durante i lavori si possano verificare infortuni anche gravi. Di conseguenza, le&#160;gravi violazioni alla disciplina della tutela della salute e sicurezza comportano la sospensione dell&#8217;attività imprenditoriale, la chiusura del cantiere e la perdita del riconoscimento delle detrazioni fiscali, quali quelle del Superbonus. DOCUMENTI DA PRESENTARE Dal punto di vista documentale, le imprese e i lavoratori autonomi, dovranno presentare almeno: iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell&#8217;appalto; documento di valutazione dei rischi di cui all&#8217;articolo 17, comma 1, lettera a); per i lavoratori autonomi specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali, l&#8217;elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione, gli attestati inerenti la formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal D.Lgs. 81/2008; documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007; dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all&#8217;articolo 14 del del D.Lgs. 81/2008. La verifica dell&#8217;idoneità non si esaurisce al momento della scelta dell&#8217;impresa esecutrice ma prosegue lungo tutto l&#8217;iter fino a conclusione dei lavori. Il committente e le imprese affidatarie devono&#160;cooperare per l&#8217;individuazione di rischi specifici ed interferenziali e per l&#8217;attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro&#160;incidenti sull&#8217;attività lavorativa oggetto dell&#8217;appalto. Fonte: Condominioweb</p>
<p>L'articolo <a href="https://amministrazioniborsato.it/blog/2022/01/25/superbonus-110-2/">Superbonus 110% e Altri interventi di Riqualificazione, Novità e Responsabilità.</a> proviene da <a href="https://amministrazioniborsato.it">Amministrazioni Borsato Treviso</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La legge di bilancio 2022 ha confermato il Superbonus, prorogandone i termini con alcune modifiche che riguarderanno la tipologia di interventi, i beneficiari, e l&#8217;aliquota fiscale che in taluni casi si abbasserà.</p>



<p>Nello specifico, per gli interventi da effettuarsi su&nbsp;<strong>condomini ed edifici plurifamiliari da 2 a 4 u.i. possedute da persona o più persone fisiche</strong>&nbsp;compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all&#8217;articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR 380/2001, la detrazione fiscale sarà al:</p>



<ul class="wp-block-list"><li><strong>110% fino al 31 dicembre 2023 (fino al 31 dicembre 2025 solo per aree terremotate);</strong></li><li><strong>70% per il 2024;</strong></li><li><strong>65% per il 2025.</strong></li></ul>



<p>Per gli interventi effettuati invece dalle&nbsp;<strong>persone fisiche su edifici unifamiliari</strong>&nbsp;è confermata la detrazione al&nbsp;<strong>110% fino al 31 dicembre 2022</strong>&nbsp;purchè alla data del 30 giugno 2022 sia stato realizzato il 30% dei lavori.</p>



<p>Per gli interventi effettuati da&nbsp;<strong>IACP e Cooperative a proprietà indivisa</strong>&nbsp;è confermata la detrazione al&nbsp;<strong>110% fino al 31 dicembre 2023</strong>&nbsp;purchè alla data del 30 giugno 2023 sia stato realizzato almeno il 60% dell&#8217;intervento complessivo (in caso contrario, detrazione valida solo fino al 30 giugno 2023).</p>



<p>Per gli interventi effettuati da&nbsp;<strong>Onlus, Associazione di promozione sociale, Organizzazioni di volontariato</strong>&nbsp;è confermata la detrazione al&nbsp;<strong>110% fino al 31 dicembre 2023</strong>.</p>



<p>La legge di bilancio 2022 ha prorogato anche lo&nbsp;<strong>sconto in fattura e la cessione del credito</strong>&nbsp;per il superbonus 110 fino al 31 dicembre 2025.&nbsp;<strong>Per i bonus &#8220;ordinari&#8221;</strong>&nbsp;(quindi bonus ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus, bonus facciate e per l&#8217;installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici),&nbsp;<strong>anch&#8217;essi prorogati</strong>, sconto in fattura e cessione del credito solo fino al 31 dicembre 2024.</p>



<p>Modificato anche il periodo temporale per l&#8217;applicazione del cosiddetto &#8216;bonus facciate&#8217;, ora esteso a tutto il 2022&nbsp;<strong>per le spese finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna di specifiche categorie di edifici, riducendo dal 90 al 60 la percentuale di detraibilità</strong>.</p>



<p>In particolare, la detraibilità dall&#8217;imposta lorda per le spese documentate relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968,&nbsp;<strong>è ridotta dal 90 al 60%</strong>.</p>



<div style="height:27px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Superbonus 110%: ricordiamo i requisiti di accesso</strong></h2>



<p>Non dimenticate che per poter usufruite del SuperBonus al 110% sono richiesti alcuni requisitidi accesso o per meglio dire dei vincoli:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>il bonus viene erogato solo se garantisce un&nbsp;<strong>miglioramento di almeno 2 classi energetiche</strong>&nbsp;e, se non possibile, di una sola ma la più alta raggiungibile.</li></ul>



<p>L&#8217;aumento delle classi energetiche deve essere certificato da un&nbsp;<strong>Attestato di prestazione energetica</strong>&nbsp;(APE) rilasciato da un tecnico abilitato</p>



<ul class="wp-block-list"><li>il bonus viene erogato se gli interventi contribuiscono alla riduzione del rischio sismico.</li></ul>



<p>In questo caso l&#8217;unico requisito richiesto è che le abitazioni si trovino nella zona sismica 1, 2 o 3.</p>



<p>Importante sottolineare che in caso di adeguamento antismico è possibile usufruire di una detrazione del 90% sull&#8217;acquisto di una polizza assicurativa anticalamità.</p>



<div style="height:27px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>OBBLIGHI DELL&#8217;AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO</strong></h2>



<p>Uno degli adempimenti in capo all&#8217;amministratore, in qualità di committente dei lavori edili, è la&nbsp;<strong>verifica dei requisiti tecnico professionali</strong>&nbsp;dei fornitori, reso obbligatorio dal Testo Unico per la sicurezza (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). Per idoneità tecnico-professionale si intende&nbsp;<em>il possesso di capacità organizzative, nonchè la disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare</em>. (Art.89, lett. l, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, T.U. Sicurezza sul lavoro)</p>



<p>Quello che si chiede al Committente nell&#8217;affidare i lavori a imprese o lavoratori autonomi è di operare una verifica non solo formale ma seria e sostanziale, non realizzata solo in un&#8217;ottica economica.</p>



<p>E&#8217; quindi fondamentale che il committente, affidandosi ad un&#8217;impresa qualificata, scenda nel merito anche di&nbsp;<strong>specifiche qualifiche e conoscenze tecniche</strong>&nbsp;che questa deve possedere, come ad esempio&nbsp;<strong>corsi specifici di formazione</strong>&nbsp;(ponteggi, preposti, etc&#8230;) o&nbsp;<strong>abilitazioni a conduzione di attrezzature particolari</strong>&nbsp;(macchine movimento terra, gru, gru su autocarro, etc..).</p>



<p>Se l&#8217;impresa non ha una buona organizzazione per l&#8217;esecuzione dei lavori, idonei mezzi di produzione e di personale qualificato, c&#8217;è una forte probabilità che durante i lavori si possano verificare infortuni anche gravi.</p>



<p>Di conseguenza, le&nbsp;<strong>gravi violazioni alla disciplina della tutela della salute e sicurezza comportano la sospensione dell&#8217;attività imprenditoriale</strong>, la chiusura del cantiere e la perdita del riconoscimento delle detrazioni fiscali, quali quelle del Superbonus.</p>



<div style="height:27px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-documenti-da-presentare"><strong>DOCUMENTI DA PRESENTARE</strong></h2>



<p>Dal punto di vista documentale, le imprese e i lavoratori autonomi, dovranno presentare almeno:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell&#8217;appalto;</li><li>documento di valutazione dei rischi di cui all&#8217;articolo 17, comma 1, lettera a); per i lavoratori autonomi specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali, l&#8217;elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione, gli attestati inerenti la formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal D.Lgs. 81/2008;</li><li>documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007;</li><li>dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all&#8217;articolo 14 del del D.Lgs. 81/2008.</li></ul>



<p>La verifica dell&#8217;idoneità non si esaurisce al momento della scelta dell&#8217;impresa esecutrice ma prosegue lungo tutto l&#8217;iter fino a conclusione dei lavori.</p>



<p>Il committente e le imprese affidatarie devono&nbsp;<strong>cooperare per l&#8217;individuazione di rischi specifici ed interferenziali e per l&#8217;attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro</strong>&nbsp;incidenti sull&#8217;attività lavorativa oggetto dell&#8217;appalto.</p>



<p><br>Fonte: <a href="https://www.condominioweb.com/superbonus-e-altri-interventi-di-riqualificazione-novita-e-responsabilita.18901" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Condominioweb</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://amministrazioniborsato.it/blog/2022/01/25/superbonus-110-2/">Superbonus 110% e Altri interventi di Riqualificazione, Novità e Responsabilità.</a> proviene da <a href="https://amministrazioniborsato.it">Amministrazioni Borsato Treviso</a>.</p>
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		<title>Legge di bilancio 2022: superbonus e altri bonus edilizi tra proroghe e novità</title>
		<link>https://amministrazioniborsato.it/blog/2022/01/11/legge-di-bilancio-2022-superbonus-e-altri-bonus-edilizi-tra-proroghe-e-novita/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[chiaradanesin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 16:17:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavori straordinari e bonus fiscali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021 n. 310, S.O. n. 49, e in vigore dal 1° gennaio 2022, sono stati prorogati fino al 2024 la maggior parte dei bonus edilizi. Prorogato anche il Superbonus, con rimodulazione dell’aliquota della detrazione. Contestualmente, è stata prorogata anche la possibilità di avvalersi delle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito. Al riguardo, è stato inoltre precisato che, per tutti i bonus edilizi, rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità e delle attestazioni e asseverazioni. Introdotta infine una nuova detrazione del 75% per le spese sostenute nel 2022 per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Legge 30 dicembre 2021, n. 234 in G.U. 31 dicembre 2021 n. 310 Superbonus 110% (art. 1, comma 28) La Legge di bilancio allunga i termini dell’agevolazione “Superbonus” come segue. La detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute fino al&#160;31.12.2023, del 70% per le spese sostenute nel&#160;2024&#160;e del 65% per le spese sostenute nel&#160;2025, in caso di interventi effettuati: &#8211; da condomìni, &#8211; dall’unico proprietario (o comproprietario) dell’intero edificio composto da due a quattro unità immobiliari); &#8211; da persone fisiche, su unità immobiliari site all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto, per gli “interventi trainati”); &#8211; dalle ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale; La detrazione spetta nella misura del 110% fino al&#160;31.12.2023, per gli interventi effettuati da IACP ed enti equivalenti (inclusi gli interventi trainati effettuati da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio) e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30.6.2023 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. Infine, la detrazione spetta nella misura del 110% fino al&#160;31.12.2022&#160;per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Viene previsto l’obbligo di apposizione del&#160;visto di conformità&#160;anche nel caso di fruizione della detrazione in dichiarazione dei redditi, salvo il caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9.2.2022, dovranno essere individuati, per talune tipologie di beni, i valori massimi ai fini dell’attestazione della congruità delle spese sostenute. Attestazione di congruità delle spese con prezzari regionali e prezzari DEI (art. 1 c. 28) Viene precisato (mediante modifica al comma 13-bis dell’art. 119 DL 34/2020), che i prezzari individuati dal DM 6.8.2020 Requisiti”, e dunque i prezzari regionali e i prezzari DEI, possono essere utilizzati come riferimento ai fini dell’attestazione di congruità sulle spese sostenute per i bonus diversi dal Superbonus (sismabonus, bonus facciate, interventi di recupero del patrimonio edilizio). Altri “bonus edilizi”: proroghe (art. 1, commi 37-39) Prorogata, relativamente alle spese sostenute fino al 31.12.2024: &#8211; la detrazione IRPEF 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare; &#8211; il “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013), con limite di spesa di euro 10.000, per le spese sostenute nel 2022 e di euro 5.000 per le spese sostenute nel 2023 o 2024; &#8211; il sismabonus di cui ai commi 1-bis e seguenti dell’art. 16 del DL 63/2013 (detrazioni 50%, 70%, 75%, 80% e 85%) &#8211; il “sismabonus acquisti”, spettante agli acquirenti degli immobili di cui all’art. 16, comma 1-septies del DL 63/2013; &#8211; il cosiddetto “ecobonus”, spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui all’art. 1, commi 344 &#8211; 349 L. 296/2006 e all’art. 14 DL 63/2013; &#8211; il “bonus verde” di cui all’art. 1, commi 12 – 15, L. 27.12.2017 n. 205. Il “bonus facciate” (introdotto con l’art. 1, commi 219 – 223, della L. 160/2019), è prorogato fino al 31.12.2022, ma aliquota pari al 60% (anziché del 90%, spettante per le spese sostenute nel 2020 e 2021). Assente invece la proroga del bonus per le spese per le colonnine di ricarica di veicoli elettrici, di cui all’art. 16-ter DL 63/2013: per tali spese, se sostenute dal 1.1.2022, spetta solo il superbonus nel caso in cui siano “interventi trainati”. Nuova detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (art. 1 c. 42) Viene introdotta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute&#160;dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022&#160;per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione spetta nella misura del 75% e deve essere ripartita in cinque rate di pari importo. E’ calcolata su un ammontare complessivo non superiore a: &#8211; euro 50.000,00, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; &#8211; euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; &#8211; euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. È possibile esercitare le opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito. Opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito (art. 1, comma 28) Viene prorogata la possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, in luogo della fruizione diretta della detrazione nella dichiarazione dei redditi, per la stessa durata (come da proroghe) dei bonus edilizi. Sono sempre necessari l’attestazione di congruità delle spese ed il visto di conformità, salvo per gli interventi “di edilizia libera” e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro (fatta eccezione per quelli agevolati con il bonus facciate). Rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità e delle attestazioni e asseverazioni, sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai</p>
<p>L'articolo <a href="https://amministrazioniborsato.it/blog/2022/01/11/legge-di-bilancio-2022-superbonus-e-altri-bonus-edilizi-tra-proroghe-e-novita/">Legge di bilancio 2022: superbonus e altri bonus edilizi tra proroghe e novità</a> proviene da <a href="https://amministrazioniborsato.it">Amministrazioni Borsato Treviso</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Con la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021 n. 310, S.O. n. 49, e in vigore dal 1° gennaio 2022, sono stati prorogati fino al 2024 la maggior parte dei bonus edilizi. Prorogato anche il Superbonus, con rimodulazione dell’aliquota della detrazione. Contestualmente, è stata prorogata anche la possibilità di avvalersi delle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito. Al riguardo, è stato inoltre precisato che, per tutti i bonus edilizi, rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità e delle attestazioni e asseverazioni. Introdotta infine una nuova detrazione del 75% per le spese sostenute nel 2022 per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Legge 30 dicembre 2021, n. 234 in G.U. 31 dicembre 2021 n. 310</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-superbonus-110-art-1-comma-28">Superbonus 110% (art. 1, comma 28)</h2>



<p>La Legge di bilancio allunga i termini dell’agevolazione “Superbonus” come segue.</p>



<p>La detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute fino al&nbsp;<strong>31.12.2023</strong>, del 70% per le spese sostenute nel&nbsp;<strong>2024</strong>&nbsp;e del 65% per le spese sostenute nel&nbsp;<strong>2025</strong>, in caso di interventi effettuati:</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td>&#8211; da condomìni,</td></tr><tr><td>&#8211; dall’unico proprietario (o comproprietario) dell’intero edificio composto da due a quattro unità immobiliari);</td></tr><tr><td>&#8211; da persone fisiche, su unità immobiliari site all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto, per gli “interventi trainati”);</td></tr><tr><td>&#8211; dalle ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale;</td></tr></tbody></table></figure>



<p>La detrazione spetta nella misura del 110% fino al&nbsp;<strong>31.12.2023</strong>, per gli interventi effettuati da IACP ed enti equivalenti (inclusi gli interventi trainati effettuati da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio) e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30.6.2023 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.</p>



<p>Infine, la detrazione spetta nella misura del 110% fino al&nbsp;<strong>31.12.2022</strong>&nbsp;per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.</p>



<p>Viene previsto l’obbligo di apposizione del&nbsp;<strong>visto di conformità</strong>&nbsp;anche nel caso di fruizione della detrazione in dichiarazione dei redditi, salvo il caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.</p>



<p>Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9.2.2022, dovranno essere individuati, per talune tipologie di beni, i valori massimi ai fini dell’attestazione della congruità delle spese sostenute.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-attestazione-di-congruita-delle-spese-con-prezzari-regionali-e-prezzari-dei-art-1-c-28">Attestazione di congruità delle spese con prezzari regionali e prezzari DEI (art. 1 c. 28)</h2>



<p>Viene precisato (mediante modifica al comma 13-bis dell’art. 119 DL 34/2020), che i prezzari individuati dal DM 6.8.2020 Requisiti”, e dunque i prezzari regionali e i prezzari DEI, possono essere utilizzati come riferimento ai fini dell’attestazione di congruità sulle spese sostenute per i bonus diversi dal Superbonus (sismabonus, bonus facciate, interventi di recupero del patrimonio edilizio).</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-altri-bonus-edilizi-proroghe-art-1-commi-37-39">Altri “bonus edilizi”: proroghe (art. 1, commi 37-39)</h2>



<p>Prorogata, relativamente alle spese sostenute fino al 31.12.2024:</p>



<p>&#8211; la detrazione IRPEF 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare;</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td>&#8211; il “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013), con limite di spesa di euro 10.000, per le spese sostenute nel 2022 e di euro 5.000 per le spese sostenute nel 2023 o 2024;</td></tr><tr><td>&#8211; il sismabonus di cui ai commi 1-bis e seguenti dell’art. 16 del DL 63/2013 (detrazioni 50%, 70%, 75%, 80% e 85%)</td></tr><tr><td>&#8211; il “sismabonus acquisti”, spettante agli acquirenti degli immobili di cui all’art. 16, comma 1-septies del DL 63/2013;</td></tr><tr><td>&#8211; il cosiddetto “ecobonus”, spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui all’art. 1, commi 344 &#8211; 349 L. 296/2006 e all’art. 14 DL 63/2013;</td></tr><tr><td>&#8211; il “bonus verde” di cui all’art. 1, commi 12 – 15, L. 27.12.2017 n. 205.</td></tr></tbody></table></figure>



<p>Il “bonus facciate” (introdotto con l’art. 1, commi 219 – 223, della L. 160/2019), è prorogato fino al 31.12.2022, ma aliquota pari al 60% (anziché del 90%, spettante per le spese sostenute nel 2020 e 2021).</p>



<p>Assente invece la proroga del bonus per le spese per le colonnine di ricarica di veicoli elettrici, di cui all’art. 16-ter DL 63/2013: per tali spese, se sostenute dal 1.1.2022, spetta solo il superbonus nel caso in cui siano “interventi trainati”.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-nuova-detrazione-per-gli-interventi-finalizzati-al-superamento-e-all-eliminazione-di-barriere-architettoniche-art-1-c-42">Nuova detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (art. 1 c. 42)</h2>



<p>Viene introdotta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le</p>



<p>spese documentate sostenute&nbsp;<strong>dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022</strong>&nbsp;per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.</p>



<p>La detrazione spetta nella misura del 75% e deve essere ripartita in cinque rate di pari importo. E’ calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td>&#8211; euro 50.000,00, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;</td></tr><tr><td>&#8211; euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;</td></tr><tr><td>&#8211; euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.</td></tr></tbody></table></figure>



<p>È possibile esercitare le opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-opzione-per-lo-sconto-sul-corrispettivo-o-per-la-cessione-del-credito-art-1-comma-28">Opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito (art. 1, comma 28)</h2>



<p>Viene prorogata la possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, in luogo della fruizione diretta della detrazione nella dichiarazione dei redditi, per la stessa durata (come da proroghe) dei bonus edilizi.</p>



<p>Sono sempre necessari l’attestazione di congruità delle spese ed il visto di conformità, salvo per gli interventi “di edilizia libera” e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro (fatta eccezione per quelli agevolati con il bonus facciate).</p>



<p>Rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità e delle attestazioni e asseverazioni, sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai singoli interventi.<br><br>FONTE: <a href="https://www.quotidianogiuridico.it/documents/2022/01/11/legge-di-bilancio-2022-superbonus-e-altri-bonus-edilizi-tra-proroghe-e-novita" target="_blank" rel="noreferrer noopener">quotidianogiuridico.it</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://amministrazioniborsato.it/blog/2022/01/11/legge-di-bilancio-2022-superbonus-e-altri-bonus-edilizi-tra-proroghe-e-novita/">Legge di bilancio 2022: superbonus e altri bonus edilizi tra proroghe e novità</a> proviene da <a href="https://amministrazioniborsato.it">Amministrazioni Borsato Treviso</a>.</p>
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		<title>Cessione del credito bonus casa</title>
		<link>https://amministrazioniborsato.it/blog/2021/11/16/cessione-del-credito-bonus-casa/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[chiaradanesin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 13:34:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavori straordinari e bonus fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[condominio]]></category>
		<category><![CDATA[superbonus 110%]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Cessione del credito bonus casa: chi invia la comunicazione il commercialista o il contribuente? Il soggetto tenuto ad eseguire la comunicazione di cessione del credito varia a seconda che trattasi di lavori fatti sulla casa o sul condominio Con l’introduzione dell’obbligo di acquisire il visto di conformità anche in caso di opzione per la&#160;cessione del credito&#160;o&#160;sconto in fattura&#160;esercitata a fronte degli altri bonus casa diversi dal 110% (quindi, anche per bonus ristrutturazione, ecobonus ordinario, ecc.) cambia il modello di comunicazione dell’opzione e cambia il soggetto tenuto ad effettuare l’adempimento. Il visto di conformità per gli altri bonus casa Ad estendere l’obbligo del visto di conformità anche altri bonus casa, nell’ipotesi di opzione per la cessione del credito o sconto il fattura, è stato il decreto contro le frodi nel campo delle agevolazioni fiscali, approvato dal Governo il 10 novembre 2021. Il modello di comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate, dunque, ora cambia recependo la citata novità. Non cambia il termine di comunicazione che, continua ad essere quello del 16 marzo dell’anno successivo al sostenimento della spesa (vedi anche Bonus casa, entro quando comunicare la cessione del credito). Chi deve fare la comunicazione di cessione del credito A seguito della novità inerente il visto, la comunicazione dell’opzione, così come era previsto in caso di bonus 110, ora anche per gli altri bonus casa, deve essere eseguita: da chi rilascia il visto di conformità (commercialista, consulente del lavoro, ecc.) laddove trattasi di lavori eseguiti su&#160;singole unità immobiliari dall’amministratore di condominio (anche tramite intermediario abilitato) o da chi rilascia il visto di conformità, laddove trattasi di interventi eseguiti su&#160;parti comuni condominiali. In ogni caso, la comunicazione della cessione del credito relativa alle rate residue non fruite, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio, deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità. FONTE: investireoggi.it</p>
<p>L'articolo <a href="https://amministrazioniborsato.it/blog/2021/11/16/cessione-del-credito-bonus-casa/">Cessione del credito bonus casa</a> proviene da <a href="https://amministrazioniborsato.it">Amministrazioni Borsato Treviso</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading" id="h-cessione-del-credito-bonus-casa-chi-invia-la-comunicazione-il-commercialista-o-il-contribuente">Cessione del credito bonus casa: chi invia la comunicazione il commercialista o il contribuente?</h2>



<h3 class="wp-block-heading">Il soggetto tenuto ad eseguire la comunicazione di cessione del credito varia a seconda che trattasi di lavori fatti sulla casa o sul condominio</h3>



<p>Con l’introduzione dell’obbligo di acquisire il visto di conformità anche in caso di opzione per la&nbsp;<strong>cessione del credito</strong>&nbsp;o&nbsp;<strong>sconto in fattura</strong>&nbsp;esercitata a fronte degli altri bonus casa diversi dal 110% (quindi, anche per bonus ristrutturazione, ecobonus ordinario, ecc.) cambia il modello di comunicazione dell’opzione e cambia il soggetto tenuto ad effettuare l’adempimento.</p>



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<h3 class="wp-block-heading">Il visto di conformità per gli altri bonus casa</h3>



<p>Ad estendere l’obbligo del visto di conformità anche altri bonus casa, nell’ipotesi di opzione per la cessione del credito o sconto il fattura, è stato il <strong>decreto contro le frodi</strong> nel campo delle agevolazioni fiscali, approvato dal Governo il 10 novembre 2021.</p>



<p>Il modello di comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate, dunque, ora cambia recependo la citata novità.</p>



<p>Non cambia il <strong>termine di comunicazione</strong> che, continua ad essere quello del <strong>16 marzo</strong> dell’anno successivo al sostenimento della spesa (vedi anche Bonus casa, entro quando comunicare la cessione del credito).</p>



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<h3 class="wp-block-heading">Chi deve fare la comunicazione di cessione del credito</h3>



<p>A seguito della novità inerente il visto, la comunicazione dell’opzione, così come era previsto in caso di bonus 110, ora anche per gli altri bonus casa, deve essere eseguita:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>da chi rilascia il visto di conformità (commercialista, consulente del lavoro, ecc.) laddove trattasi di lavori eseguiti su&nbsp;<strong>singole unità immobiliari</strong></li><li>dall’amministratore di condominio (anche tramite intermediario abilitato) o da chi rilascia il visto di conformità, laddove trattasi di interventi eseguiti su&nbsp;<strong>parti comuni condominiali</strong>.</li></ul>



<p>In ogni caso, la comunicazione della cessione del credito relativa alle rate residue non fruite, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio, deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.</p>



<p></p>



<p></p>



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<p>FONTE: <a href="https://www.investireoggi.it/fisco/cessione-del-credito-bonus-casa-chi-invia-la-comunicazione/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">investireoggi.it</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://amministrazioniborsato.it/blog/2021/11/16/cessione-del-credito-bonus-casa/">Cessione del credito bonus casa</a> proviene da <a href="https://amministrazioniborsato.it">Amministrazioni Borsato Treviso</a>.</p>
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